Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12348/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 29/10/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. IANNELLA MARIA GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 20/06/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IANNELLA MARIA GIUSEPPINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una
pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era
stato celebrato in data 06/11/2004 e che nel tempo la relazione era andata
deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
A) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento,
essendo ciascuna economicamente autosufficiente e vivranno separati, con
l'obbligo di mutuo rispetto;
B) la casa familiare di Via Bruno de Finetti, 109 di proprietà comune
sarà assegnata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12348/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 29/10/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. IANNELLA MARIA GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 20/06/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IANNELLA MARIA GIUSEPPINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una
pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era
stato celebrato in data 06/11/2004 e che nel tempo la relazione era andata
deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
A) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento,
essendo ciascuna economicamente autosufficiente e vivranno separati, con
l'obbligo di mutuo rispetto;
B) la casa familiare di Via Bruno de Finetti, 109 di proprietà comune
sarà assegnata
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