Trib. Enna, sentenza 12/07/2024, n. 186
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Testo completo
TRIBUNALE DI ENNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Enna, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Evelia Tricani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 443/2023 R.G. promosso da
COMUNE DI CALASCIBETTA, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo
Lipiani,
- intimante -
contro
OR TA, nata ad [...] il [...] C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Grimaudo,
- intimato -
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 281 sexies e 429 c.p.c.)
1.Premessa in fatto.
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, il Comune di Calascibetta intimava ad MO AN lo sfratto per morosità dell'alloggio popolare comunale sito in Calascibetta, Via
Maddalena II n. 50, interno 39, oltre il vano box garage, giusto contratto di locazione stipulato in data 1.07.2000, registrato il 3.07.2000 al n. 2200 serie 3, per essersi resa morosa della somma di
€14.600,38 per canoni scaduti e non pagati dall'anno 2017 all'anno 2022. Chiedeva convalidarsi lo
sfratto, in caso di opposizione emettersi ordinanza provvisoria di rilascio e condannare parte convenuta al pagamento della predetta somma.
Parte intimata si costituiva e si opponeva alla convalida;
chiedeva volersi rigettare la domanda sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.;
accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665
c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità̀ che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali e del danno alla salute subiti dalla convenuta a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 29/3/2023 questo g.o.p. denegava la convalida dell'intimato sfratto, ordinava il rilascio provvisorio dell'immobile, assegnava i termini per l'esperimento della procedura di mediazione e disponeva il mutamento del rito, da sommario a speciale locatizio.
Mutato il rito, l'intimante depositava verbale negativo di mediazione, ove si dava atto della mancata comparizione della convenuta, e memoria integrativa con la quale chiedeva dichiarare la risoluzione del contratto stante la morosità (inadempimento) maturata(o) in capo al conduttore e, per l'effetto, condannare l'intimato al rilascio dell'immobile oggetto di contratto;
rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
condannare ex adverso al pagamento dei canoni dovuti ammontati ad € 14.600,38 - oltre a quelli maturati e maturandi fino al rilascio dell'immobile - oltre spese ed interessi legali.
Parte intimata non depositava memoria integrativa né compariva alle udienze.
All'udienza del 17/4/2024, discussa la causa, questo g.o.p. dava lettura del dispositivo.
2. Nel merito.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è fondata e va accolta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Enna, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Evelia Tricani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 443/2023 R.G. promosso da
COMUNE DI CALASCIBETTA, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo
Lipiani,
- intimante -
contro
OR TA, nata ad [...] il [...] C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Grimaudo,
- intimato -
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 281 sexies e 429 c.p.c.)
1.Premessa in fatto.
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, il Comune di Calascibetta intimava ad MO AN lo sfratto per morosità dell'alloggio popolare comunale sito in Calascibetta, Via
Maddalena II n. 50, interno 39, oltre il vano box garage, giusto contratto di locazione stipulato in data 1.07.2000, registrato il 3.07.2000 al n. 2200 serie 3, per essersi resa morosa della somma di
€14.600,38 per canoni scaduti e non pagati dall'anno 2017 all'anno 2022. Chiedeva convalidarsi lo
sfratto, in caso di opposizione emettersi ordinanza provvisoria di rilascio e condannare parte convenuta al pagamento della predetta somma.
Parte intimata si costituiva e si opponeva alla convalida;
chiedeva volersi rigettare la domanda sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.;
accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665
c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità̀ che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali e del danno alla salute subiti dalla convenuta a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 29/3/2023 questo g.o.p. denegava la convalida dell'intimato sfratto, ordinava il rilascio provvisorio dell'immobile, assegnava i termini per l'esperimento della procedura di mediazione e disponeva il mutamento del rito, da sommario a speciale locatizio.
Mutato il rito, l'intimante depositava verbale negativo di mediazione, ove si dava atto della mancata comparizione della convenuta, e memoria integrativa con la quale chiedeva dichiarare la risoluzione del contratto stante la morosità (inadempimento) maturata(o) in capo al conduttore e, per l'effetto, condannare l'intimato al rilascio dell'immobile oggetto di contratto;
rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
condannare ex adverso al pagamento dei canoni dovuti ammontati ad € 14.600,38 - oltre a quelli maturati e maturandi fino al rilascio dell'immobile - oltre spese ed interessi legali.
Parte intimata non depositava memoria integrativa né compariva alle udienze.
All'udienza del 17/4/2024, discussa la causa, questo g.o.p. dava lettura del dispositivo.
2. Nel merito.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è fondata e va accolta
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