Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4566
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2171 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi
TRA
Avv. CONTI U Parte_1 ricorrente
Contro
Avv. R TRAVI, C Controparte_1
SOLLECITO
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto ad essere inquadrato come dirigente medico con incarico professionale ex lett.c art. 27 CCNL Dirigenza medica 8.6.200 dal
1.1.2009 o dalla diversa data di giustizia, avendo maturato il quadriennio di anzianità di servizio e ottenimento della valutazione positiva da parte del collegio tecnico;
accertare il diritto a conseguire da novembre 2012 la retribuzione minima unificata di cui all'art. 5 CCNL
6 nella misura prevista per i dirigenti medici con incarico professionale ex Parte_2 lett. c art. 27 cit. con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 5359,14 detratto quanto già percepito anche a tiolo risarcitorio ;
accertare il diritto a percepire da novembre 2012 fino a febbraio 2017 la parte variabile aziendale della retribuzione di posizione con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 10476,00 detratto quanto già percepito anche a titolo risarcitorio oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone
l'infondatezza anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto assume l'istante: di essere dipendente a tempo indeterminato dell'azienda intimata al 23.1.2003 quale dirigente medico anestesista e rianimatore in regime di esclusività;
di aver conseguito la valutazione positiva da parte del collegio tecnico per il periodo temporale gennaio 2009- gennaio 2016 con delibera 48/2019;
di aver conseguito con delibera del 1 marzo 2017 l'incarico professionale ex lett. c cit. art. 27 e con delibera n.207/2018
l'incarico di alta specializzazione;
in data 30 ottobre 2012 di essere stato assegnato all'ufficio formazione quale referente.
2. Sul punto, vanno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc le considerazioni svolte dalla Sezione nella sentenza n.2051/2021 allegata dalla parte intimata agli atti su una fattispecie analoga a quella di che trattasi. In particolare, si legge in tale dictum:
“ Con ricorso depositato nell'anno 2018 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio la parte intimata chiedendo di accertare il diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito. ….. 1. In fatto gli istanti assumo di essere dirigenti medici dipendenti dell'azienda intimata e di aver diritto all'attribuzione degli incarichi professionali di cui all'art. 27 comma i lett.c di categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del primo quinquiennio lavorativo con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza retributiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per i periodi temporali rispettivi ovvero in subordine a titolo risarcitorio nei termini in ricorso in dettaglio indicati.
2.1. La domanda attorea è fondata sulla considerazione che, avendo i ricorrenti prestato / attività per oltre cinque anni come dirigenti, spettasse loro il conferimento di incarico professionale previa valutazione professionale degli organi a ciò appositamente preposti.
2.2. Premesso che all'originario impianto di riordino della disciplina in materia sanitaria (I).Lgs. 30 dicembre
1992. n. 502), incentrato su di una dirigenza del ruolo sanitario articolata in due livelli (art. 15), ha fatto seguito (in ragione delle modifiche apportate dal l).Lgs. 19 giugno 1999. n. 229) un nuovo assetto in cui la dirigenza sanitaria è stata ricondotta ad un unico ruolo, e livello (art. 15, c. 1), i dati normativi (D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502, cit.) che rilevano, nella fattispecie, vanno così riassunti: "1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4... 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica." (art. 3, cc. 1 e / bis);- "1.
Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo,
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distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposi,-ioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal D.Lvs. 3 gennaio 1993, n. 29 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto... 4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali rifèrite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valuta,-ione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè incarichi di dire,-ione di strutture semplici... 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo Il del d. lgs 27 ottobre
2009, n. 150, e successive modificazioni,nonchè a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai