Trib. Salerno, sentenza 15/10/2024, n. 4839
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Testo completo
Proc. R.G. 6324/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6324/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Conantonio D'Elia, Parte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Michele Marino, Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 [nato a [...] Parte_1
l'1.07.1972, C.F.: ] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
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Cosenza (CS) il 24.02.1977, C.F. ] in data 17.09.2005 in C.F._2
Padula (SA), dal quale è nata la figlia (26.02.2009). Persona_1
Il ricorrente domandava, inoltre:
1. l'affido congiunto della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre nella casa familiare da assegnare alla resistente;
2. la previsione a suo carico di un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della minore, oltre alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
Con comparsa del 13.12.2021 si costituiva la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente chiedeva di disporre in favore della figlia minore un assegno mensile Persona_1 di mantenimento di € 2.500,00.
All'udienza del 20.12.2021, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Acquisiti gli accertamenti della Guardia di Finanza, alla udienza del 20.06.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022, afferisce alle questioni relative alla figlia minore
, di 15 anni. Persona_1
Ebbene, non essendo emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione,
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