Trib. Mantova, sentenza 08/10/2024, n. 226

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 08/10/2024, n. 226
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 226
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

R.G. 809/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di
[...]
[...]
[...]
+ 2 con l'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA Parte_1
Contro
con l'avv ANTONIO + 2 Controparte_1
Oggi 08/10/2024 sono comparsi l'avv. C in sost. avv. G e avv. G , l'avv.
V e l'avv. V che discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenute
L'avv. V in via principale ritiene che non vi siano gli estremi per la sospensione/interruzione del processo come ventilato dall'avv. G con nota 7.10.2023 e in via subordinata , nel caso in cui il giudice ritenesse necessario sospendere o interrompere il processo , dichiara di rinunciare alle domande svolte nei soli confronti di , insistendo per l'accoglimento delle stesse Controparte_2
Contr nei confronti di e Controparte_1
L'avv. V e l'avv. C insistono per la sospensione/ interruzione del processo la cui valutazione è stata rimessa al giudice dall'avv. G nella nota sopra indicata
I procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse di pronunciare sentenza, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata in camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 809/23 promossa da:

, e Parte_2 Parte_3 [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzia Zeida V Pt_4
ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giovanni V , dall'avv. Parte_5
Camilla V e dall'avv. Matteo Moraschini
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio G Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria G Controparte_2
resistenti

CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE Accertata e dichiarata la violazione normativa e contrattuale sull'indennità di cassa
CONDANNARSI
In via principale nel merito
e in solido tra loro, in persona dei legali Parte_6 Parte_5 rappresentanti pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
- € 587,09 quanto al sig. ;
Parte_2
- € 578,72 quanto al sig. ;
Parte_3
pag. 2
- € 586,16 quanto al sig. Parte_4
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
e in solido tra loro in persona dei legali Controparte_1 Parte_5 rappresentanti pro tempore al pagamento delle seguenti somme:
- € 1.374,06 quanto al sig. ;
Parte_2
- € 1.275,05 quanto al sig. ;
Parte_3
- € 1.370,34 quanto al sig. Parte_4
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c..
con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
PER Controparte_1
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 409 e ss c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni Controparte_1 fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate.
in ogni caso, rigettare i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare, 1) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso ex art. 414 c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione. 2) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso per violazione del divieto di parcellizzazione del credito di cui ai motivi in fatto e diritto nella presente memoria. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni fondamento in fatto e Controparte_2 diritto e, comunque, non provate in ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Parte_5
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di CP_4
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a CP_4 favore del ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere Controparte_1 indenne di quanto dovesse corrispondere al ricorrente;
CP_4
In ogni caso con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente giudizio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 3
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. Parte_2 Parte_2
e convenivano avanti al Tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Mantova , e per sentire Parte_6 Controparte_1 Parte_5
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore della parte ricorrente esponeva :
che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società con contratto di Parte_6
lavoro subordinato full time dal 7.4.2021 al 31.12.2021 ;
che in seguito ad una cessione di contratto con decorrenza dal 01.01.2022 i tre ricorrenti sono stati assunti da Cargobroker Spa fino alla data del 31.08.2023 ;
che e sono società appaltatrici e/o subappaltatrici della Parte_6 Controparte_1
committente ;
Parte_5
Contr che i ricorrenti hanno sempre prestato attività lavorativa presso lo stabilimento in San Giorgio di Mantova (MN), via Primo Maggio n. 31;
che i suddetti lavoratori, correttamente inquadrati al livello G1 del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni , hanno svolto sin dall'assunzione la mansione di corriere espresso addetto alla Contr Contr Contr consegna delle merci per e , con indosso la divisa ed a bordo del furgone con logo si recavano dai destinatari indicati nel borderò consegnatogli dall'azienda, al fine di effettuare la consegna dei plichi;

che i ricorrenti recapitavano circa un centinaio di colli al giorno e accadeva abitualmente che alcuni dei plichi da recapitare venissero pagati in contrassegno o in porto assegnato, in tal caso i ricorrenti provvedevano all'incasso del denaro piuttosto che dell'assegno;
che i lavoratori incassavano giornalmente delle somme di denaro (che si aggiravano tra alcune centinaia ad alcune migliaia di euro) e al rientro in magazzino, i corrieri consegnavano gli incassi
Contr della giornata in ufficio all'impiegata di di nome ;
Per_1
che in assenza di esonero per iscritto dalla responsabilità connessa al maneggio di denaro, se mancavano degli incassi o in caso di riscossione di soldi falsi, i ricorrenti ne rispondevano personalmente e gli ammanchi venivano decurtati dallo stipendio, oppure il lavoratore consegnava il denaro mancante in contanti, di tasca propria, all'impiegata addetta alla riscossione che ai lavoratori non è mai stata corrisposta l'indennità di cassa, così come prevista dal CCNL di categoria.
In punto di diritto deduceva, con ampie e articolate argomentazioni , che tra e CP_4 CP_2
[... prima e dopo è stato stipulato ed è intercorso un contratto e un rapporto di Controparte_1 appalto di servizi di trasporto e non un mero contratto e rapporto di trasporto ex artt. 1678 e seg. c.c.
Rilevava di seguito che i ricorrenti non sono stati retribuiti per i rischi collegati al maneggio
pag. 4
denaro che effettuavano giornalmente , che i datori di lavoro hanno violato l'art. 15 del CCNL e che , pertanto i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive
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