Trib. Patti, sentenza 22/04/2024, n. 659
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. F L,
Ad esito dell'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1992/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a Tortorici (ME), il 17 luglio 1969 ed ivi residente in c/da Parte_1
Pagliara n. H/1, CF: ed ivi elettivamente domiciliata in c/da Potame n. CodiceFiscale_1
205, presso lo studio dell'avv. Pina Di Marco (C.F.: - fax 0941/422388 - CodiceFiscale_2
PEC che la rappresenta e difende giusto mandato in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
“ (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sig. , con sede legale in Mirto (Me), Via Uliveto s.n.c., CP_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carmela Foti (c.f.
) e dall'Avv. Pietro Sciortino (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in Catania Viale Ionio 105, pec: fax Email_2
0950935712 fax 095/381858 che la rappresentano e difendono per procura in Email_3
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 15.06.2021, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
esponendo:
- Di essere stata assunta con regolare contratto di lavoro come bracciante agricola, per 102 giornate all'anno: nel 2015, dal 4 giugno al 10 dicembre 2015;
nel 2016 dal 18 maggio sino al 30 giugno 2016 e dal 6 luglio al 27 agosto 2016 e anche dal 25 ottobre al 31 dicembre
2016;
nel 2017, dal 22 luglio al 30 novembre 2017;
nel 2018, dal 4 luglio al 31 dicembre
2018;
nel 2019, dal 13 giugno al 31 dicembre 2019;
- Di aver, di fatto, lavorato ininterrottamente dal 2015 al 2019, alle dipendenze della società agricola convenuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, il sabato e i giorni prefestivi per 12 ore consecutive e la domenica per 6 ore e 30 minuti;
- Di avere svolto l'attività di venditrice ambulante al mercato di Cefalù per 10 ore consecutive, tutti i mercoledì dal 2018 al 2019;
- Di avere svolto, sotto le direttive di , le mansioni di pulitura e Parte_2
custodia di animali, ma anche di cuoca, addetta al bancone, lavapiatti, donna delle pulizie sia all'interno dell'esercizio commerciale sito in località Mirto, scorrevole Tortorici-Rocca di
Caprileone, sia presso l'abitazione privata dei coniugi - nonché CP_3 Parte_2
addetta alla cura e alla lavorazione dei salumi, raccoglitrice di olive e venditrice ambulante;
- Di avere usufruito nell'intero rapporto di lavoro di 80 giorni di malattia all'anno;
- Di avere ricevuto una retribuzione pari a € 500,00 mensili negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 pari a € 5.000,00 annui (10 mesi di lavoro) mentre nell'anno 2019, di avere ricevuto una retribuzione mensile di €. 600,00 pari ad €. 6.000,00 annui.
- Di non avere fruito di ferie e permessi retribuiti.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato in ragione del rapporto di lavoro intercorso secondo le modalità e le mansioni delineate in ricorso, di avere prestato la propria attività di lavoro subordinato in modo continuativo alle dipendenze della società resistente, dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2019, e conseguentemente la condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive, per il suddetto periodo, quantificata in € 58.346,00 per il lavoro effettivamente prestato, oltre a quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario e festivo.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata telematicamente il CP_2
19.11.2021, rilevando la nullità del ricorso per genericità della pretesa.
Nel merito contestava l'an e il quantum della domanda avversa ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, la causa, istruita a mezzo prova per testi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare parzialmente fondato per i seguenti motivi. ha sostenuto di avere prestato attività di natura subordinata alle Parte_1 dipendenze della società cooperativa agricola “ , chiedendo il riconoscimento di un CP_1
rapporto di lavoro continuativo dal 2015 al 2019, a fronte dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti per i medesimi anni.
La ricorrente ha altresì lamentato di avere lavorato più ore rispetto a quelle contrattualmente previste, senza percepire gli emolumenti dovuti in riferimento all'attività effettivamente prestata.
Giova, dunque, precisare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003;
Cass. n. 6623/2001;
Cass. n.
8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Infatti, solo la prova precisa e rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario potrà consentire al giudicante di avere gli elementi necessari ai fini di poter liquidare le relative spettanze.
Ciò posto, giova premettere che il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio deve inquadrarsi tra i rapporti di lavoro agricoli.
Risulta, infatti, pacifico e documentato, che è stata assunta in forza di più Parte_1
contratti di lavoro a tempo determinato, dalla società ricorrente come bracciante agricolo, Org_1
per gli operai agricoli e florovivaisti, eccetto un unico rapporto di lavoro a tempo determinato dal 6 luglio al 23 luglio 2016, come operatore di vendita, giusto contratto di lavoro Organizzazione_2
del 05.07.2016.
O, giova rammentare che il lavoro agricolo segue la medesima classificazione prevista dall'art. 2095 cod. civ. per la generalità dei lavoratori.
Sono lavoratori agricoli subordinati coloro che prestano la propria attività alle dipendenze di imprenditori agricoli, che esercitano la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività con queste connesse.
Tuttavia le peculiarità e le esigenze del settore agricolo si riflettono sulla disciplina dei rapporti di lavoro;
e, dunque, i lavoratori soggiacciono a una normativa in parte diversa rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Gli operai, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 375/1993, si distinguono tra operai tempo indeterminato
(c.d. OTI) e operai a tempo determinato (c.d. OTD).
Tale distinzione non riguarda solo la durata della prestazione, ma si riflette su tutta la disciplina del rapporto di lavoro, tanto che le maggiori differenze tra il regime previsto per la generalità dei lavoratori e quello relativo ai lavoratori agricoli si riscontrano proprio con riferimento agli OTD.
Tuttavia, i rapporti di lavoro tra imprenditori agricoli e operai a tempo determinato sono esclusi dall'ordinaria disciplina sul contratto a termine: confermando quanto già previsto dalla L. 230/1962
e dal successivo D.lgs. 368/2001.
Inoltre, anche l'art. 29 del D.lgs. 81/2015, attualmente in vigore, esclude espressamente tali rapporti di lavoro dal proprio ambito di applicazione.
La disciplina del contratto di lavoro a termine degli operai agricoli è, dunque, totalmente rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e provinciale.
Seppur, sono diversi i CCNL vigenti nel settore agricolo, con specifico riferimento al CCNL Operai
Agricoli e da applicarsi al caso in esame, deve rilevarsi che, l'art. 13 del CCNL Parte_3
soprarichiamato, individua tre diverse tipologie di contratti a tempo determinato:
- “ per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 21 e 22);
- per
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