Trib. Fermo, sentenza 06/03/2024, n. 185
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Testo completo
n. 1010/2018 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 06/03/2024, ad ore 9,10, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice l'avv. STEFANO ORENA, con la sig.ra RC personalmente per AL NT l'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Evandri per ER TA nessuno
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito: accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra RC e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte della LE RS di AN LE e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 108/2018 del 20.02.2018 emesso dal Tribunale di Fermo in favore della LE RS di AN LE nei confronti della Sig.ra RC CA AN, notificato il 22.03.2018, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria ovvero, in denegata e subordinata ipotesi, in parziale accoglimento della presente opposizione, condannare la Sig.ra RC al pagamento della minor somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della Sig.ra RC, voler dichiarare il terzo chiamato RT LT tenuto a risarcire i danni patiti dalla odierna opponente e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra RC di quanto dalla stessa dovuto alla LE RS di
AN LE.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta opposta LE AN precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra CA AN RC, siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 108/2018, R.G. 54/2018, emesso in dal Tribunale di Fermo in data 20.02.2018 e depositato il 21.02.2018;
- condannare la sig.ra CA AN RC a pagare, a favore di “LE RS Di AN LE”, la somma di € 27.240,00, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura liquidate in €
1.030,00 per compenso professionale ed in € 233,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.p.a. ed alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase monitoria.
In via istruttoria:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 1 di 10
1) Vero che, nel mese di settembre 2013, la sig.ra RC incaricava il sig. AN LE, quale titolare della ditta individuale “LE RS di AN LE”, di prelevare dal cortile della propria abitazione, all'epoca concessa in locazione al sig. LT RT, tre autovetture in cattivo stato di manutenzione e di custodirle presso la sede recintata della ditta del sig. AN;
2) Vero che in data 13.9.2013, il sig. AN LE, nella sua predetta qualità e la sig.ra RC sottoscrivevano un contratto di deposito mediante il quale pattuivano la tariffa di €. 100,00 per il recupero mediante carroattrezzi di ogni autovettura e la tariffa di €. 10,00 al giorno per il deposito di ogni singolo mezzo, come da documento che si rammostra al teste (vedi doc. n. 2);
3) Vero che il suddetto contratto è stato concluso in Comune di Copiano, presso la sede legale della ditta del sig. AN LE, alla presenza del sig. LE OS, della sig.ra IT NI e del sig. IN
RA;
4) Vero che in data 13.09.2013 il sig. AN ha asportato i tre veicoli dall'abitazione della sig.ra RC, come da incarico ricevuto
5) Vero che in data 15.11.2013 il sig. AN inviava alla sig.ra RC missiva avente ad oggetto il saldo della custodia decorsi 60 giorni dall'asporto delle autovetture, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 4)
6) Vero che in data 07.02.2014 il sig. AN LE, tramite il proprio precedente legale, chiedeva alla sig.ra RC si rendeva disponibile alla consegna delle autovetture come da documento che si rammostra al teste (vedi doc. n. 5);
7) Vero che la sig.ra RC ometteva di ritirare i veicoli;
8) Vero che, pertanto, i mezzi di cui è causa sono stati lasciati in deposito presso l'area recintata della ditta del sig. AN dal 13.9.2013 al 29.2.2016, per un totale di 898 giorni;
9) Vero in data 01.03.2016 le autovetture sono state riconsegnate al sig. RT.
Si indicano a testi i sig.ri.;
- sig. LE OS, residente in Vizzolo Predabissi, via Sant'Antonio Abate, su tutti i capitoli di prova. sig.ra ID IT NE residente in Ponte Nizza, via Risaia n. 1 su tutti i capitoli di prova;
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con riserva di indicare altri testi.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,32, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze di Volontaria Giurisdizione sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2018 promossa da:
AR ON NA, [...]con l'avv. STEFANO ORENA e con domicilio eletto presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
AL NT, [...], titolare dell'impresa individuale LE RS di AN
LE, con l'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI e domicilio eletto presso il difensore e in Fermo presso lo studio dell'Avv. Roberta Evandri, avvrobertaevandri@pec.it paolo.ramaioli@lodi.pecavvocati.it
CONVENUTO OPPOSTO
ER TA, [...], contumace
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Deposito
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata all'opposto in data 2.5.18 CA AN RC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Fermo il 20.02.2018 e notificatole il 22.3.18 con cui le è stato ingiunto di pagare entro quaranta giorni ad LE AN, titolare dell'impresa individuale LE RS di AN LE € 27.240,00, a titolo di corrispettivo per il trasporto ed il deposito di tre automobili, oltre interessi e spese liquidate.
La sig.ra RC ha dedotto:
- che l'odierna opposta ha fornito nel ricorso per decreto ingiuntivo una ricostruzione della vicenda parziale e partigiana, in particolare omettendo di indicare di aver già richiesto il
pagina 3 di 10
30.03.17 ed ottenuto il 10.02.2017 dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo n. 451/2017 per lo stesso preteso credito (cfr. doc. 2);
che l'ingiunta aveva proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia, trattandosi di controversia tra consumatore e professionista, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
RT LT, quale proprietario delle autovetture oggetto del deposito, ritenendo la causa a lui comune e contestando gli assunti della parte asserita creditrice in merito alla ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda (cfr doc, 3);
che il giudizio di merito veniva rubricato al RG n. 3284/17 del Tribunale di Pavia e in seno allo stesso si costituiva l'opposto contestando l'avversa ricostruzione nonché l'eccezione di incompetenza (cfr. doc. n. 4);
che in data 27.09.2017 il Tribunale di Pavia, ritenuta fondata l'eccezione, con sent. n. 1494/17 (cfr. doc. n. 5), aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Fermo e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo n. 451/2017, condannando la opposta LE
RS al pagamento delle spese di lite e assegnando termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;
- che tuttavia nessuna riassunzione è avvenuta nel termine assegnato dal giudice, avendo l'odierna opposta preferito presentare ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo all'intestato tribunale, come dichiarato competente dal Tribunale di Pavia, e ciò tuttavia - (con una condotta peraltro suscettibile di porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 50/6 del Codice
Deontologico Forense in virtù del quale "L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardami lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, comprovi quelli di rigetto") - senza fare alcuna menzione di quanto precedentemente accaduto, anzi fornendo, a sostegno della propria pretesa creditoria, una ricostruzione della vicenda ancor più scarna rispetto al precedente ricorso;
- che con la proposizione di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Fermo con petitum identico a quello del ricorso precedentemente proposto al Tribunale dí Pavia, l'odierna opposta ha mostrato di avere interesse all'accertamento della sua pretesa creditoria;
interesse che la stessa avrebbe ben potuto coltivare riassumendo il precedente giudizio nei termini assegnati dalla sentenza n. 1494/2017, con evidente economia processuale;
- che è noto, infatti, che per consolidata giurisprudenza l'atto di riassunzione del processo esplica la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme. Nel caso di specie, il thema decidendurn si era già formato dinanzi al Tribunale di Pavia posto che, in quella sede, le parti avevano reciprocamente precisato le proprie posizioni, anche nel merito, con i rispettivi atti di costituzione c. pertanto, nel caso della riassunzione, il nuovo giudice, che avrebbe potuto procedere all'esame della controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 06/03/2024, ad ore 9,10, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice l'avv. STEFANO ORENA, con la sig.ra RC personalmente per AL NT l'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Evandri per ER TA nessuno
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito: accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra RC e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte della LE RS di AN LE e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 108/2018 del 20.02.2018 emesso dal Tribunale di Fermo in favore della LE RS di AN LE nei confronti della Sig.ra RC CA AN, notificato il 22.03.2018, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria ovvero, in denegata e subordinata ipotesi, in parziale accoglimento della presente opposizione, condannare la Sig.ra RC al pagamento della minor somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della Sig.ra RC, voler dichiarare il terzo chiamato RT LT tenuto a risarcire i danni patiti dalla odierna opponente e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra RC di quanto dalla stessa dovuto alla LE RS di
AN LE.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta opposta LE AN precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra CA AN RC, siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 108/2018, R.G. 54/2018, emesso in dal Tribunale di Fermo in data 20.02.2018 e depositato il 21.02.2018;
- condannare la sig.ra CA AN RC a pagare, a favore di “LE RS Di AN LE”, la somma di € 27.240,00, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura liquidate in €
1.030,00 per compenso professionale ed in € 233,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.p.a. ed alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase monitoria.
In via istruttoria:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 1 di 10
1) Vero che, nel mese di settembre 2013, la sig.ra RC incaricava il sig. AN LE, quale titolare della ditta individuale “LE RS di AN LE”, di prelevare dal cortile della propria abitazione, all'epoca concessa in locazione al sig. LT RT, tre autovetture in cattivo stato di manutenzione e di custodirle presso la sede recintata della ditta del sig. AN;
2) Vero che in data 13.9.2013, il sig. AN LE, nella sua predetta qualità e la sig.ra RC sottoscrivevano un contratto di deposito mediante il quale pattuivano la tariffa di €. 100,00 per il recupero mediante carroattrezzi di ogni autovettura e la tariffa di €. 10,00 al giorno per il deposito di ogni singolo mezzo, come da documento che si rammostra al teste (vedi doc. n. 2);
3) Vero che il suddetto contratto è stato concluso in Comune di Copiano, presso la sede legale della ditta del sig. AN LE, alla presenza del sig. LE OS, della sig.ra IT NI e del sig. IN
RA;
4) Vero che in data 13.09.2013 il sig. AN ha asportato i tre veicoli dall'abitazione della sig.ra RC, come da incarico ricevuto
5) Vero che in data 15.11.2013 il sig. AN inviava alla sig.ra RC missiva avente ad oggetto il saldo della custodia decorsi 60 giorni dall'asporto delle autovetture, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 4)
6) Vero che in data 07.02.2014 il sig. AN LE, tramite il proprio precedente legale, chiedeva alla sig.ra RC si rendeva disponibile alla consegna delle autovetture come da documento che si rammostra al teste (vedi doc. n. 5);
7) Vero che la sig.ra RC ometteva di ritirare i veicoli;
8) Vero che, pertanto, i mezzi di cui è causa sono stati lasciati in deposito presso l'area recintata della ditta del sig. AN dal 13.9.2013 al 29.2.2016, per un totale di 898 giorni;
9) Vero in data 01.03.2016 le autovetture sono state riconsegnate al sig. RT.
Si indicano a testi i sig.ri.;
- sig. LE OS, residente in Vizzolo Predabissi, via Sant'Antonio Abate, su tutti i capitoli di prova. sig.ra ID IT NE residente in Ponte Nizza, via Risaia n. 1 su tutti i capitoli di prova;
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con riserva di indicare altri testi.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,32, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze di Volontaria Giurisdizione sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2018 promossa da:
AR ON NA, [...]con l'avv. STEFANO ORENA e con domicilio eletto presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
AL NT, [...], titolare dell'impresa individuale LE RS di AN
LE, con l'avv. PAOLO GIOVANNI RAMAIOLI e domicilio eletto presso il difensore e in Fermo presso lo studio dell'Avv. Roberta Evandri, avvrobertaevandri@pec.it paolo.ramaioli@lodi.pecavvocati.it
CONVENUTO OPPOSTO
ER TA, [...], contumace
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Deposito
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata all'opposto in data 2.5.18 CA AN RC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Fermo il 20.02.2018 e notificatole il 22.3.18 con cui le è stato ingiunto di pagare entro quaranta giorni ad LE AN, titolare dell'impresa individuale LE RS di AN LE € 27.240,00, a titolo di corrispettivo per il trasporto ed il deposito di tre automobili, oltre interessi e spese liquidate.
La sig.ra RC ha dedotto:
- che l'odierna opposta ha fornito nel ricorso per decreto ingiuntivo una ricostruzione della vicenda parziale e partigiana, in particolare omettendo di indicare di aver già richiesto il
pagina 3 di 10
30.03.17 ed ottenuto il 10.02.2017 dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo n. 451/2017 per lo stesso preteso credito (cfr. doc. 2);
che l'ingiunta aveva proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia, trattandosi di controversia tra consumatore e professionista, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
RT LT, quale proprietario delle autovetture oggetto del deposito, ritenendo la causa a lui comune e contestando gli assunti della parte asserita creditrice in merito alla ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda (cfr doc, 3);
che il giudizio di merito veniva rubricato al RG n. 3284/17 del Tribunale di Pavia e in seno allo stesso si costituiva l'opposto contestando l'avversa ricostruzione nonché l'eccezione di incompetenza (cfr. doc. n. 4);
che in data 27.09.2017 il Tribunale di Pavia, ritenuta fondata l'eccezione, con sent. n. 1494/17 (cfr. doc. n. 5), aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Fermo e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo n. 451/2017, condannando la opposta LE
RS al pagamento delle spese di lite e assegnando termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;
- che tuttavia nessuna riassunzione è avvenuta nel termine assegnato dal giudice, avendo l'odierna opposta preferito presentare ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo all'intestato tribunale, come dichiarato competente dal Tribunale di Pavia, e ciò tuttavia - (con una condotta peraltro suscettibile di porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 50/6 del Codice
Deontologico Forense in virtù del quale "L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardami lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, comprovi quelli di rigetto") - senza fare alcuna menzione di quanto precedentemente accaduto, anzi fornendo, a sostegno della propria pretesa creditoria, una ricostruzione della vicenda ancor più scarna rispetto al precedente ricorso;
- che con la proposizione di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Fermo con petitum identico a quello del ricorso precedentemente proposto al Tribunale dí Pavia, l'odierna opposta ha mostrato di avere interesse all'accertamento della sua pretesa creditoria;
interesse che la stessa avrebbe ben potuto coltivare riassumendo il precedente giudizio nei termini assegnati dalla sentenza n. 1494/2017, con evidente economia processuale;
- che è noto, infatti, che per consolidata giurisprudenza l'atto di riassunzione del processo esplica la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme. Nel caso di specie, il thema decidendurn si era già formato dinanzi al Tribunale di Pavia posto che, in quella sede, le parti avevano reciprocamente precisato le proprie posizioni, anche nel merito, con i rispettivi atti di costituzione c. pertanto, nel caso della riassunzione, il nuovo giudice, che avrebbe potuto procedere all'esame della controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto
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