Trib. Roma, sentenza 19/02/2024, n. 3106
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Testo completo
N. R.G. 57139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M I Presidente dott.ssa C P Giudice dott.ssa M V C Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57139/2021 promossa da:
(C.F. ), nata in Polonia il Parte_1 C.F._1
17.11.1970, con il patrocinio dell'Avv. I G ed elettivamente dom.ta in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Roma il 04.11.1960, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. R I ed elettivamente dom.to in
Roma, Via Veturia n. 45, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.09.2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio a Roma il 29.05.2010, precisando che dalla predetta unione era nata la figlia minore (04.03.2013) e chiedendo: Per_1
l'addebito della separazione al marito;
l'assegnazione alla medesima della casa familiare sita in Roma, Via Adolfo Omodeo n. 51, di proprietà del resistente;
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlia all'esito dei necessari accertamenti;
la sospensione o la revoca dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il padre;
la determinazione a
1
carico del dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno CP_1
mensile pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 60% delle spese straordinarie, e pari ad euro 100,00 mensili per il mantenimento della moglie. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto che molteplici erano stati gli episodi di violenza fisica e verbale posti in essere dal resistente, quasi sempre alla presenza della figlia minore, culminati con il grave episodio del novembre 2019 allorquando il aveva tentato di strangolare la moglie, tanto da costringere la stessa a CP_1
recarsi al pronto soccorso (cfr. referto del pronto soccorso in atti). Ha rappresentato che in ragione del suddetto episodio la stessa si trovava costretta, sporgendo denuncia-querela (in atti) nei confronti del a CP_1
rivolgersi presso un centro antiviolenza e ad intraprendere insieme alla figlia un percorso terapeutico. Ha riferito da ultimo della conclusione, nel giugno
2020, del procedimento penale promosso a carico del per i reati di cui CP_1
gli artt. 572 commi 1 e 2, 582, 585 commi 1 e 2, 576 comma 1 n. 5 e 577 comma 1 n. 1 c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 824/2020
(cfr. sentenza in atti), in occasione del quale veniva applicata altresì la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e di contattare le stesse con qualsiasi mezzo;
ha dedotto inoltre della conclusione, nel maggio del 2021, del procedimento instaurato d'ufficio dal
P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente, conclusosi con decreto definitivo del 04.05.2021 ove veniva disposto, preso atto della sospensione della responsabilità genitoriale del padre, della conferma del collocamento della minore presso la madre e dell'incarico ai servizi sociali di elaborare un progetto di intervento, disposti con decreto provvisorio del 13.01.2010 (in atti), in via definitiva,
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, un assegno di Per_1
mantenimento pari ad euro 300,00 a carico del padre in favore della figlia minore, l'incarico ai servizi sociali territorialmente competente ed al
TSMREE di regolamentare tempi e modalità per la frequentazione padre- figlia, se compatibile con il benessere della minore (cfr. decreto definitivo in atti).
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli episodi di CP_1
violenza dedotti dalla controparte ed in particolare il sopra riferito episodio di violenza avvenuto nel novembre 2019, sostenendo, in quell'occasione, di aver
2
accidentalmente spintonato la moglie a seguito di una fisiologica reazione istintiva dopo che la moglie aveva afferrato il braccio dello stesso, braccio questo sofferente per una flebite;
ha contestato altresì che il suddetto episodio fosse avvenuto alla presenza della figlia minore , intenta in quel Per_1
frangente a giocare nella sua camera. Il resistente ha contestato quindi le deduzioni di controparte ed ha chiesto: affidare la figlia in maniera congiunta
a seguito di una relazione favorevole dei servizi sociali interessati ed a seguito di CTU psicologica sull'intero nucleo famigliare;
determinare in euro 500,00 mensili omnia l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento.
Con provvedimento del 22.02.2022, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2022, sentite personalmente le parti, preso atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data
4.5.2021, con il quale veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlia minore alla madre e collocamento presso quest'ultima, con pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale del e determinazione a CP_1 carico di quest'ultimo di un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, ha adottato con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnando la casa coniugale alla stessa, determinando in euro 400,00 mensili
l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed in euro 100,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie, disponendo da ultimo a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed incaricati dal Tribunale dei Minori di trasmettere una relazione
aggiornata sulla frequentazione, come programmata su incarico del Tribunale dei
Minori, tra padre e figlia;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Successivamente in data 06.06.2022 veniva disposta la CTU psicologica.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, depositata in atti la disposta CTU, pervenute le relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali territorialmente competenti, all'esito dell'udienza
3
cartolare del 21.09.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive richieste, ed in particolare la ricorrente ha chiesto: addebitare la separazione al marito;
assegnare la casa coniugale alla stessa;
disporre l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
Per_1
confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma;
disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte del servizio sociale territorialmente competente per una verifica del percorso terapeutico prescritto al padre presso il Centro di salute mentale e alla figlia presso la terapeuta privata che la segue;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile nella misura pari ad CP_1
euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al
60% delle spese straordinarie e al 100% delle spese per la terapia psicologica seguita dalla figlia, nonché un assegno mensile pari ad euro 100,00 per il contributo della moglie.
Il resistente ha chiesto invece: assegnare la casa coniugale alla Sig.ra Pt_1
per ivi convivere unitamente alla figlia minore;
revocare lo stato di sospensione della potestà genitoriale del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M I Presidente dott.ssa C P Giudice dott.ssa M V C Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57139/2021 promossa da:
(C.F. ), nata in Polonia il Parte_1 C.F._1
17.11.1970, con il patrocinio dell'Avv. I G ed elettivamente dom.ta in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Roma il 04.11.1960, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. R I ed elettivamente dom.to in
Roma, Via Veturia n. 45, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.09.2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio a Roma il 29.05.2010, precisando che dalla predetta unione era nata la figlia minore (04.03.2013) e chiedendo: Per_1
l'addebito della separazione al marito;
l'assegnazione alla medesima della casa familiare sita in Roma, Via Adolfo Omodeo n. 51, di proprietà del resistente;
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlia all'esito dei necessari accertamenti;
la sospensione o la revoca dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il padre;
la determinazione a
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carico del dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno CP_1
mensile pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 60% delle spese straordinarie, e pari ad euro 100,00 mensili per il mantenimento della moglie. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto che molteplici erano stati gli episodi di violenza fisica e verbale posti in essere dal resistente, quasi sempre alla presenza della figlia minore, culminati con il grave episodio del novembre 2019 allorquando il aveva tentato di strangolare la moglie, tanto da costringere la stessa a CP_1
recarsi al pronto soccorso (cfr. referto del pronto soccorso in atti). Ha rappresentato che in ragione del suddetto episodio la stessa si trovava costretta, sporgendo denuncia-querela (in atti) nei confronti del a CP_1
rivolgersi presso un centro antiviolenza e ad intraprendere insieme alla figlia un percorso terapeutico. Ha riferito da ultimo della conclusione, nel giugno
2020, del procedimento penale promosso a carico del per i reati di cui CP_1
gli artt. 572 commi 1 e 2, 582, 585 commi 1 e 2, 576 comma 1 n. 5 e 577 comma 1 n. 1 c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 824/2020
(cfr. sentenza in atti), in occasione del quale veniva applicata altresì la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e di contattare le stesse con qualsiasi mezzo;
ha dedotto inoltre della conclusione, nel maggio del 2021, del procedimento instaurato d'ufficio dal
P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente, conclusosi con decreto definitivo del 04.05.2021 ove veniva disposto, preso atto della sospensione della responsabilità genitoriale del padre, della conferma del collocamento della minore presso la madre e dell'incarico ai servizi sociali di elaborare un progetto di intervento, disposti con decreto provvisorio del 13.01.2010 (in atti), in via definitiva,
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, un assegno di Per_1
mantenimento pari ad euro 300,00 a carico del padre in favore della figlia minore, l'incarico ai servizi sociali territorialmente competente ed al
TSMREE di regolamentare tempi e modalità per la frequentazione padre- figlia, se compatibile con il benessere della minore (cfr. decreto definitivo in atti).
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli episodi di CP_1
violenza dedotti dalla controparte ed in particolare il sopra riferito episodio di violenza avvenuto nel novembre 2019, sostenendo, in quell'occasione, di aver
2
accidentalmente spintonato la moglie a seguito di una fisiologica reazione istintiva dopo che la moglie aveva afferrato il braccio dello stesso, braccio questo sofferente per una flebite;
ha contestato altresì che il suddetto episodio fosse avvenuto alla presenza della figlia minore , intenta in quel Per_1
frangente a giocare nella sua camera. Il resistente ha contestato quindi le deduzioni di controparte ed ha chiesto: affidare la figlia in maniera congiunta
a seguito di una relazione favorevole dei servizi sociali interessati ed a seguito di CTU psicologica sull'intero nucleo famigliare;
determinare in euro 500,00 mensili omnia l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento.
Con provvedimento del 22.02.2022, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2022, sentite personalmente le parti, preso atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data
4.5.2021, con il quale veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlia minore alla madre e collocamento presso quest'ultima, con pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale del e determinazione a CP_1 carico di quest'ultimo di un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, ha adottato con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnando la casa coniugale alla stessa, determinando in euro 400,00 mensili
l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed in euro 100,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie, disponendo da ultimo a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed incaricati dal Tribunale dei Minori di trasmettere una relazione
aggiornata sulla frequentazione, come programmata su incarico del Tribunale dei
Minori, tra padre e figlia;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Successivamente in data 06.06.2022 veniva disposta la CTU psicologica.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, depositata in atti la disposta CTU, pervenute le relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali territorialmente competenti, all'esito dell'udienza
3
cartolare del 21.09.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive richieste, ed in particolare la ricorrente ha chiesto: addebitare la separazione al marito;
assegnare la casa coniugale alla stessa;
disporre l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
Per_1
confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma;
disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte del servizio sociale territorialmente competente per una verifica del percorso terapeutico prescritto al padre presso il Centro di salute mentale e alla figlia presso la terapeuta privata che la segue;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile nella misura pari ad CP_1
euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al
60% delle spese straordinarie e al 100% delle spese per la terapia psicologica seguita dalla figlia, nonché un assegno mensile pari ad euro 100,00 per il contributo della moglie.
Il resistente ha chiesto invece: assegnare la casa coniugale alla Sig.ra Pt_1
per ivi convivere unitamente alla figlia minore;
revocare lo stato di sospensione della potestà genitoriale del
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