Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2954
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Testo completo
R.G. 2407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Stefano Faccio, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2, contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: come da ricorso introduttivo del 06/03/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ER
CÒ (GE) in data 30/03/2008 con il SI. dalla cui unione era nato a Controparte_1
Genova il figlio in data 14/04/2008 e da cui si è separata consensualmente come da Per_1
verbale di separazione omologato in data 20/12/2011 del Tribunale di Genova, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni ivi stabilite ad eccezione del regime di affidamento condiviso del figlio minore, chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé, allegando il disinteresse del padre che non aveva mai corrisposto nulla alla madre a titolo mantenimento del minore né aveva mai osservato il regime di frequentazione con il figlio, delegando di fatto la gestione dello stesso e ogni decisione inerente la sua educazione alla ricorrente.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici prodotti, il SI. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso all'udienza CP_1
del 10/06/2024, sicché la causa, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata rinviata per l'ascolto del figlio minore ultradodicenne all'udienza del 26/09/2024, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati con matrimonio civile celebrato a ER CÒ (GE) in data
30/03/2008, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al N. 1 Parte I Serie Anno 2008, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto;
dall'unione coniugale è nato il figlio