Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG. 22645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 22645/2023 promossa da:
AO AN quale titolare della ditta individuale Emmevi, rappresentato e difeso dall'avv. Elke Wisniowski-AN;
ricorrente contro
SA AN, contumace;
convenuto
avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito, provvigione del mediatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto alla provvigione della ricorrente e per l'effetto condannare il sig. AN a versare alla Emmevi di AN AO ditta individuale la somma di € 9.000,00
1 oltre IVA per un totale di € 10.980,00, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui AO
AN, quale titolare della ditta individuale Emmevi, citava in giudizio SA AN rappresentando: 1) di aver prestato attività professionale in qualità di agente immobiliare a favore del convenuto nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Villastellone (TO) C.so Savona n. 56;
2) che la proposta di acquisto immobiliare avanzata da AN veniva accettata dal venditore, portando al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita;
3) che con scrittura privata del 15.12.2021 il AN riconosceva il diritto del ricorrente alla provvigione pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
4) di non aver mai conseguito il pagamento della suddetta provvigione da parte di AN;
5) di aver intimato il pagamento di quanto dovuto tramite raccomandata del 28.06.2023 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler pertanto ottenere il pagamento di € 10.980,00, somma comprendente la provvigione e l' IVA;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
18.01.2024 a mezzo di raccomandata ritirata alle Poste, come integrata dalla dichiarazione di inesistenza di pec, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 21.06.2024;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 13.12.2024, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, per il sorgere del diritto del mediatore al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 22645/2023 promossa da:
AO AN quale titolare della ditta individuale Emmevi, rappresentato e difeso dall'avv. Elke Wisniowski-AN;
ricorrente contro
SA AN, contumace;
convenuto
avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito, provvigione del mediatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto alla provvigione della ricorrente e per l'effetto condannare il sig. AN a versare alla Emmevi di AN AO ditta individuale la somma di € 9.000,00
1 oltre IVA per un totale di € 10.980,00, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui AO
AN, quale titolare della ditta individuale Emmevi, citava in giudizio SA AN rappresentando: 1) di aver prestato attività professionale in qualità di agente immobiliare a favore del convenuto nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Villastellone (TO) C.so Savona n. 56;
2) che la proposta di acquisto immobiliare avanzata da AN veniva accettata dal venditore, portando al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita;
3) che con scrittura privata del 15.12.2021 il AN riconosceva il diritto del ricorrente alla provvigione pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
4) di non aver mai conseguito il pagamento della suddetta provvigione da parte di AN;
5) di aver intimato il pagamento di quanto dovuto tramite raccomandata del 28.06.2023 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler pertanto ottenere il pagamento di € 10.980,00, somma comprendente la provvigione e l' IVA;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
18.01.2024 a mezzo di raccomandata ritirata alle Poste, come integrata dalla dichiarazione di inesistenza di pec, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 21.06.2024;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 13.12.2024, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, per il sorgere del diritto del mediatore al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi