Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5021
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Testo completo
N. R.G. 4476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4476/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AR AL RO (BS), in data 04 marzo 2000, tra i Sigg.ri ed ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di AR AL RO (BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in 25063 AR AL RO (BS), in Via Grazioli
CP_ n. 13, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà abitata dalla stessa unitamente ai figli;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in 25063 AR AL RO (BS), via Grazioli
n 13. La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_ 3) Il padre potrà incontrare la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre.
Per_ 4) , inoltre, potrà stare con il padre durante il periodo estivo per ventuno giorni, anche non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4476/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AR AL RO (BS), in data 04 marzo 2000, tra i Sigg.ri ed ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di AR AL RO (BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in 25063 AR AL RO (BS), in Via Grazioli
CP_ n. 13, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà abitata dalla stessa unitamente ai figli;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in 25063 AR AL RO (BS), via Grazioli
n 13. La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_ 3) Il padre potrà incontrare la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre.
Per_ 4) , inoltre, potrà stare con il padre durante il periodo estivo per ventuno giorni, anche non
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