Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 145
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Testo completo
N. R.G. 9208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9208/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1967, con il patrocinio dell'avv. ZINO FRANCESCO, con elezione di domicilio in Viale delle Milizie 22 00192 ROMA ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/08/1968;
RESISTENTE-NON CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 30.05.1993 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
Per_ nati i figli (Roma, 20.04.1994) e (Roma, 01.03.2000), e che in data Per_2
28.07.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito. Chiedeva pertanto che venissero confermati i provvedimenti assunti all'esito della separazione tra le parti e, in particolare, che venisse disposto a carico
1
del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Per_2
misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 25.09.2023 compariva la sola parte ricorrente e il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, all'esito dell'udienza cartolare del 05.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio