Trib. Siena, sentenza 11/02/2025, n. 89

TRIB Siena
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Siena
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 11/02/2025, n. 89
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 89
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna
Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69 /2024 vertente tra
RA RA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Farinelli (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roccastrada (GR), Piazza Gramsci n. 22, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;

ATTRICE
CONTRO
TO SA (C.F. [...]), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Albani (C.F. [...]) e Ilaria Pianigiani (C.F. [...]) con studio in Colle di Val d'Elsa (SI) Via G. Oberdan n. 33/a ed elettivamente domiciliata in NA – Via N. Bixio n. 31 presso lo studio dell'Avv. Silvia Albani, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone
Con provvedimento del 24.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “Esaminati i documenti offerti in produzione ed accertata la corresponsione da parte dell'odierna ricorrente delle somme sopra indicate conseguentemente 1. condannare la
Sig.ra SA PU al pagamento della somma di € 59.130,00= (euro cinquantanovemilacentotrenta/00=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittima restituzione dei finanziamenti dalla ricorrente effettuati alla società nella misura corrispondente alla quota sociale detenuta dalla resistente, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;

2. condannare la Sig.ra SA PU al pagamento della somma di € 24.046,20= (euro ventiquattromilaquarantasei/20=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittimo rimborso dei debiti sociali, meglio
precisati in narrativa e saldati dall'odierna ricorrente in luogo della società, nella misura corrispondente alla quota sociale della resistente detenuta, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;

3. condannare la Sig.ra SA PU al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, contrariis reiectis: 1) rigettare integralmente il ricorso notificato dalla SI RB CE in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa 2) in ipotesi, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del
30.11.2013, accertare e dichiarare la sussistenza di maggiori crediti della comparente verso la ricorrente nella misura di € 75.645,10, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, ed operata la compensazione, rigettare integralmente il ricorso per tutti i motivi di cui in narrativa, 3) in ipotesi subordinata, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del 30.11.13, operata la compensazione con i crediti vantati dalla comparente nella misura che verrà accertata in corso di causa, determinare l'eventuale minor importo dovuto in favore della ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Rimb.
Forf. 15%, Iva e Cap come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

1.Parte ricorrente instaurava il presente giudizio con ricorso ex art. 281decies c.p.c., rappresentando di aver rilevato in data 17 gennaio 2013 dalla Sig.ra LA RI la quota sociale del 10% de “L'Acqua di Venere s.a.s. di RI LA & C.”, che contestualmente veniva trasformata in “L'Acqua di Venere s.n.c. di PU SA e CE RB” (doc. n. 1, atto notarile cessione quota e trasformazione società), società operante nel settore dei servizi estetici, in regime di contabilità semplificata (doc. n.

2 - visura camerale ordinaria); rappresentava poi che la Sig.ra CE, in base alle intese raggiunte con l'altra socia (che ne escludevano sia la natura di conferimento e/o rafforzamento del patrimonio sociale, anche futuro, sia quella di contributi a fondo perduto, rilevando invece lo scopo della odierna ricorrente di investire il proprio denaro disponibile per accrescere le capacità economiche e finanziarie della società, senza incidere sul capitale sociale), provvedeva ad effettuare dei finanziamenti alla società mediante versamento di somme di denaro proprio tramite bonifici bancari per un importo totale pari ad € 65.700,00 (docc. nn. 3-6, documenti bonifici finanziamenti); la Sig.ra CE rappresentava inoltre di aver provveduto a sanare con denaro proprio alcune posizioni debitorie de L'Acqua di Venere s.n.c. (docc. n. 7-10, contabili dei pagamenti e nota estinzione
ChiantiBanca S.p.A.): 1) estinzione di un finanziamento sociale per il residuo importo di €
11.718,00=, acceso nel settembre 2013 presso la FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. di NA (docc. n. 11, A e B, documentazione debito FISES S.p.A); 2) chiusura di un rapporto bancario passivo della società per l'importo di € 12.000,00= presso la BancaChianti S.p.A. di
NA (doc. n. 12 documentazione debito ChiantiBanca S.p.A.); rappresentava inoltre di aver già
in precedenza di aver effettuato con denaro proprio il pagamento dell'acconto di € 3.000,00= sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitava l'attività commerciale e che tale importo non le veniva mai rimborsato (doc. n. 13, contabile bonifico del 6.03.14 in favore di VA.MAR.); rappresentava che la suddetta società svolgeva attività solo per un periodo di tempo limitato, tra il 2013 e il 2015, diventando poi di fatto inattiva;
rappresentava che le socie ad oggi non hanno trovato un'intesa sulla chiusura della società stessa e rilevava di aver richiesto alla Sig.ra
PU la restituzione dei finanziamenti alla società e il rimborso dei debiti sociali di cui sopra nella quota sociale di sua spettanza, corrispondente al 90% degli stessi, ma che la stessa non dava seguito alla sua richiesta.

2.Si costituiva in giudizio PU SA contestando le pretese di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, che quelli dedotti da parte ricorrente rappresentassero dei finanziamenti in favore della società (non
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