Trib. Torino, sentenza 14/05/2024, n. 1251

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 14/05/2024, n. 1251
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1251
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

RGL n. 7001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 14/05/2024 nella causa
n. 7001/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. VALERIO Parte_1 C.F._1
NATALE
PARTE RICORRENTE

contro

:
, c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa TECLA RIVERSO e dal dott. ANGELO MAURIZIO
RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta elettronica del docente

1. la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;

2. afferma esservi stata violazione del principio eurounitario Parte_1 di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti
a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del CP_1 alla messa a disposizione dell'importo di € 1.000 (pari ad € 500 per ciascun
1


RGL n. 7001/2023
a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;

4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
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