Trib. Imperia, sentenza 22/11/2024, n. 150
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1137/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], difeso dall'avvocato Parte_1
BORIOSI DARIA
E
, nata a [...] il [...], difesa dagli avvocati Controparte_1
LORENZO VERECELLINO E NICOLO' COSTA.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a CAMPOROSSO in data 13/10/2012;
Per_
• hanno avuto e minorenni. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative
e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
CAMPOROSSO il 13/10/2012, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2012, parte II, serie A, Ufficio 1, atto n. 9), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. la casa coniugale, sita in 18012 Bordighera (IM), via Claude Monet n. 10/5, è assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarla con i figli minori ed Controparte_1 Per_1
subentrando nel contratto di locazione oggi a nome del marito, a partire dal Persona_3
mese di agosto 2024 provvedendo, contestualmente, a volturare le relative utenze a
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