Trib. Siracusa, sentenza 15/11/2024, n. 2324

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 15/11/2024, n. 2324
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 2324
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa V M Presidente
Dott. F M Gdice
Dott.ssa M L G rel. ed est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa n. 5354/2020 promossa da:

, nata a Francofonte il 12.06.1970, c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Scrivia nella Via G. Galilei n. 1, nella qualità di amministratore di sostegno di CP_1
nato ad Augusta in data 04.09.1991, C.F: , rappresentata e difesa,
[...] C.F._2
dall'avv. A S, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

, nata a Lentini (SR) il 13.01.1990, residente in Francofonte (SR) in Via M. Pagano, CP_2
17, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. V I, giusta C.F._3
procura in atti;

- resistente -
1
Con ricorso, ex art. 250 c.c., depositato in data 8.12.2020 in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di , chiedeva al Tribunale, nell'interesse dello stesso, CP_1
l'autorizzazione al riconoscimento delle di lui figlie e (nate in data 27.09.2019), Per_1 Per_2
stante il mancato consenso della madre, con tutte le conseguenze di legge.
Deduceva la ricorrente che:
- a settembre del 2018 cominciava una relazione sentimentale con CP_1 CP_2
;

[...]
- a gennaio del 2019 la rimaneva incinta ed entrambi decidevano di cominciare una CP_2
convivenza;

- durante la gravidanza è stato un compagno attento e premuroso, CP_1
accompagnando regolarmente alle visite di routine la fino al momento del parto, CP_2
ovvero fino a quando sono nate le due gemelle Per_1 Per_2
- tuttavia, in seguito, procedeva al riconoscimento delle bambine da sola e, dopo CP_2
due mesi dalla nascita, a causa di forti incompatibilità caratteriali, interrompeva la convivenza con e tornava a vivere presso l'abitazione della madre;
CP_1
- da allora si è opposta, senza giustificazione, al riconoscimento delle figlie da parte del padre, interrompendo qualunque tipo di rapporto con lo stesso.
In data 11 marzo 2021 si costituiva in giudizio , madre delle minori, chiedendo al CP_2
Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la sospensione del procedimento per difetto di legittimazione attiva di in via principale, di rigettare le richieste della ricorrente Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito in particolare la resistente rilevava che il riconoscimento delle figlie da parte del padre sarebbe pregiudizievole per le minori in considerazione della personalità “fortemente disturbata” del
e della patologia psichiatrica di cui è affetto che non gli consente di svolgere la funzione CP_1
genitoriale, della sua pericolosità sociale, per la quale è stato sottoposto a diversi TSO, nonché per le condotte anche di rilevanza penale, essendo stato condannato dal Tribunale penale di Alessandria, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 635 c 1 e comma 2 n. 3 c.p. (come da provvedimento di ordine di esecuzione della pena allegato).
La ricorrente aggiungeva inoltre che il aveva compiuto azioni potenzialmente pregiudizievoli CP_1
per le figlie e senza il suo consenso, pubblicando il 22.04.2020 sul suo profilo personale di Facebook
2 foto con le bambine in braccio, tant'è che per tali fatti aveva sporto formale denuncia/querela .
La ricorrente avanzava poi specifiche richieste istruttorie.
2
Con ordinanza del 22.4.21 il Giudice istruttore, ritenendo
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