Trib. Messina, sentenza 22/04/2024, n. 778
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico IA Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5117/2016 r.g. e vertente
tra
LL GI IA (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Cettina Fasolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita e Francesca Accardo per procura in atti,
ricorrente
e
IRCSS – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO BONINO PULEJO, in persona del direttore generale pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
INPS (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliato a Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
chiamato in causa
oggetto: congedo di maternità anticipato
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 ottobre 2016 GI IA LÀ, in riassunzione del giudizio instaurato in data 24 settembre 2015 davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dichiaratosi incompetente per territorio con provvedimento del 6 ottobre 2016, adiva questo giudice del lavoro e premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'IRCSS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina in forza di un contratto a tempo determinato dal 1 agosto 2013 al 31 gennaio 2014 per n. 38 ore settimanali, con qualifica di “collaboratore professionale sanitario – infermiere”, posizione economica D e mansioni di infermiera, e di aver partorito in data 30 ottobre 2014 a seguito di gravidanza a rischio come da certificazioni mediche rilasciate dall'A.O.
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e con interdizione al lavoro disposta dall'ASP, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.a) del d.lgs n. 151/2001, per i periodi dal 21 marzo al 19 maggio 2014, dal 19 maggio al 17 luglio 2014 e dal 21 luglio al 27 agosto 2014, deduceva di aver richiesto all'INPS il pagamento dell'indennità per congedo di maternità obbligatoria anticipata per il periodo dal 21 marzo 2014 al 30 gennaio 2015, ma che la relativa istanza era stata respinta con provvedimento del 21 aprile 2015 per essere il datore di lavoro, in quanto ente pubblico, il soggetto obbligato;
lamentava che, tuttavia, che la domanda successivamente inoltrata all'IRCCS veniva respinta per carenza dei requisiti. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità per l'indicato periodo e la conseguente condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento a tale titolo della somma di 17.744,40 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Nella resistenza dell'ente convenuto, a fronte delle eccezioni dallo stesso sollevate, la ricorrente veniva autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, che si costituiva in giudizio.
Quindi, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza del 16 aprile 2024 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'art. 24 del d.lgs n. 151/2001, T.U. sostegno maternità e paternità
(rubricato “Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni”), dispone che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e
1. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
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