Trib. Massa, sentenza 04/12/2024, n. 683
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Testo completo
N. 2010/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. LE Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, L. 01.12.1970, n. 898, modificata con L. 06.03.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data
04.11.2020 da:
_1
(Cod. Fisc. ,) rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Guido Bernieri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CA (MS), Vicolo dell'Arancio, n. 1 attore
nei confronti di
P_
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Claudia Volpi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in CA (MS), Via Don Minzoni, n. 21 convenuta
e con l'intervento di
Controparte_2
in veste di curatore speciale della minore nata il [...], Per_1 residente in [...], come da provvedimento del Tribunale di Massa del 09.01.2023 emesso nell'ambito del procedimento n. 3708/22 R.G.V.G
PUBBLICO MINISTERO, NOTIZIATO DEL PROCEDIMENTO, NON
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2
Le parti private concludono, in ordine alle condizioni di divorzio, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.07.2024, come segue:
Conclusioni per l'attore:
“Conclude affinché il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già statuite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti”.
Conclusioni per la convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra
e autorizzare i coniugi a vivere separati, P_ _1
libero ognuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno;
affidare il figlio minore LE ad entrambi, con collocamento presso la madre;
disporre un assegno alimentare a favore di LE, pari ad
€ 250,00, rivalutabili annualmente;
disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione”. P_
Il P.M. non è intervenuto nel giudizio, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2020 dinanzi al Tribunale adito, Pt_1
premettendo di aver contratto matrimonio con in
[...] P_
CA (MS), il 24.08.2003 e che tra i coniugi era intervenuta separazione
3
personale (come da decreto di omologa di questo stesso Tribunale del
13.05.2014), ha chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate nel ricorso.
La convenuta, nel costituirsi, non si è opposta allo scioglimento del vincolo coniugale, instando affinchè il divorzio venga regolato secondo le condizioni indicate nella propria comparsa di risposta.
Le parti, comparse personalmente all'udienza presidenziale, hanno escluso la possibilità di riconciliazione, confermando entrambe la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rispettivamente prospettate.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8 L.
898/1970 ed assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in forma documentale e, nel corso della stessa, si è provveduto, ex art. 78 c.c., alla nomina di curatore speciale nell'interesse della figlia minore delle parti, Per_1 in ragione della conflittualità tra i genitori in ordine all'individuazione del legale cui conferire l'incarico di costituirsi parte civile nell'interesse della medesima minore nell'ambito di un procedimento penale nel quale quest'ultima risultava persona offesa.
Nelle more del giudizio, la stessa minore raggiungeva la Per_1
maggiore età.
All'udienza del 05.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
<><><>
4
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, occorre preliminarmente dare atto che le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore LE ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, cui va pertanto assegnata la
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. LE Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, L. 01.12.1970, n. 898, modificata con L. 06.03.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data
04.11.2020 da:
_1
(Cod. Fisc. ,) rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Guido Bernieri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CA (MS), Vicolo dell'Arancio, n. 1 attore
nei confronti di
P_
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Claudia Volpi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in CA (MS), Via Don Minzoni, n. 21 convenuta
e con l'intervento di
Controparte_2
in veste di curatore speciale della minore nata il [...], Per_1 residente in [...], come da provvedimento del Tribunale di Massa del 09.01.2023 emesso nell'ambito del procedimento n. 3708/22 R.G.V.G
PUBBLICO MINISTERO, NOTIZIATO DEL PROCEDIMENTO, NON
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2
Le parti private concludono, in ordine alle condizioni di divorzio, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.07.2024, come segue:
Conclusioni per l'attore:
“Conclude affinché il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già statuite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti”.
Conclusioni per la convenuta:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra
e autorizzare i coniugi a vivere separati, P_ _1
libero ognuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno;
affidare il figlio minore LE ad entrambi, con collocamento presso la madre;
disporre un assegno alimentare a favore di LE, pari ad
€ 250,00, rivalutabili annualmente;
disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione”. P_
Il P.M. non è intervenuto nel giudizio, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2020 dinanzi al Tribunale adito, Pt_1
premettendo di aver contratto matrimonio con in
[...] P_
CA (MS), il 24.08.2003 e che tra i coniugi era intervenuta separazione
3
personale (come da decreto di omologa di questo stesso Tribunale del
13.05.2014), ha chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate nel ricorso.
La convenuta, nel costituirsi, non si è opposta allo scioglimento del vincolo coniugale, instando affinchè il divorzio venga regolato secondo le condizioni indicate nella propria comparsa di risposta.
Le parti, comparse personalmente all'udienza presidenziale, hanno escluso la possibilità di riconciliazione, confermando entrambe la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rispettivamente prospettate.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8 L.
898/1970 ed assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in forma documentale e, nel corso della stessa, si è provveduto, ex art. 78 c.c., alla nomina di curatore speciale nell'interesse della figlia minore delle parti, Per_1 in ragione della conflittualità tra i genitori in ordine all'individuazione del legale cui conferire l'incarico di costituirsi parte civile nell'interesse della medesima minore nell'ambito di un procedimento penale nel quale quest'ultima risultava persona offesa.
Nelle more del giudizio, la stessa minore raggiungeva la Per_1
maggiore età.
All'udienza del 05.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, occorre preliminarmente dare atto che le parti hanno concordato in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore LE ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, cui va pertanto assegnata la
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