Trib. Padova, sentenza 19/06/2024, n. 338
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Testo completo
N. 3363/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3363/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BEGHIN MATTEO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BEGHIN MATTEO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: nel ricorso depositato
il 18.03.2024 “1) Omologare la separazione consensuale alle condizioni che seguono,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- la casa famigliare resterà assegnata al padre;
- madre e figlia si trasferiranno nell'appartamento a Camposampiero in via Tentori n. 29
oppure in altro appartamento nello stesso comune o in un comune limitrofo, dove
stabiliranno la propria residenza;
sera e le farà visita ogni mercoledì sera;
- dopo il compimento del quinto anno di età la figlia trascorrerà con il padre una settimana
nel periodo estivo ed una settimana durante le festività natalizie, da concordarsi tra i genitori
con congruo anticipo;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia, l'importo mensile di €.400,00, soggetto annualmente a
rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 25 di
ciascun mese;
- il padre contribuirà altresì al pagamento del 50% della retta della scuola d'infanzia
frequentata dalla figlia nonché delle altre spese straordinarie secondo le indicazioni recepite
nel protocollo di intesa emesso dal Tribunale di Padova.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1/12/1970, n. 898, dichiarare
lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
3) Dichiarare compensate le spese.” con l'integrazione delle note scritte sostitutive
dell'udienza del 07.05.24 “l'assegno unicospetterà alla sig.ra ” CP_1
Per