Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/08/2024, n. 1918

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/08/2024, n. 1918
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1918
Data del deposito : 30 agosto 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci Presidente
Dott.sa Gisella Ciniglio Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4230/2012 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità di amministratore di società”, pendente
TRA
WITS ENGINEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Gaetano Morena, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Angri alla Via Fleming, n. 49;

- ATTRICE -
E
GIRASOLE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv.
Nicola Francesco Stigliano, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla Via Attilio Barbarulo, n. 71, presso lo studio dell'Avv.
Rosario Maria Celotto;

- CONVENUTA -
NONCHÉ
IA NI FF, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Nicola Francesco
Stigliano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore
1
alla Via Attilio Barbarulo, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Rosario Maria
Celotto;

- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 19.10.23, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa Wits Engineering S.r.l., preliminarmente esposto:
- che nei mesi di marzo ed aprile dell'anno 2012 tra essa impresa istante, in persona dell'allora amministratore p.t., sig. RI AN RA, e la società Girasole S.a.s. di
RI AN RA erano intercorse trattative “per la conclusione un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, da costruirsi nel comune di Castelnuovo Cilento, località Fornace”;

- che, all'esito delle condotte trattative, le parti non avevano raggiunto un accordo;

- che, tuttavia, in data 17.4.12 la società Girasole S.a.s. di RI AN RA aveva domandato ad essa impresa esponente la corresponsione della somma di euro 50.000,00, a titolo di “acconto su impianto da 1.000 KWp su tetto pensile presso vostro immobile sito a
Castelnuovo Cilento (84040), Via Località Fornace”;

- che essa società attrice, in persona dell'allora amministratore p.t., sig. RI AN
RA, aveva versato, a mezzo bonifico bancario, alla Girasole S.a.s. l'importo di euro
50.000,00;

- che l'amministratore p.t. di essa impresa istante nominato, in data 24.5.12, in sostituzione del sig. RI AN RA, sig. TI AN, rilevato che nessun contratto di appalto era stato concluso, aveva invitato, con raccomandata a.r. del 5.9.12, alla società Girasole S.a.s. di RI AN RA a restituire la somma di euro 50.000,00, sostenendo a fondamento dell'inoltrata richiesta che il pagamento dell'importo de quo fosse stato effettuato dall'amministratore uscente senza causa;

- che medio tempore la società Girasole S.a.s. di RI AN RA era «stata trasformata in società a responsabilità limitata con denominazione “Girasole s.r.l.”»;

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ha convenuto in giudizio l'impresa Girasole S.r.l. ed il sig. RI AN RA, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di euro 50.000,00, oltre interessi, nonché, in via gradata, onde sentir condannare il sig. RI
AN RA al risarcimento del danno – all'uopo stimato in euro 50.000,00 – che avrebbe subito in conseguenza dell'asserita inosservanza da parte di quest'ultimo “del dovere di gestire con diligenza l'impresa”. A suffragio dell'esperita condìctio indèbiti, la difesa della società istante ha dedotto che l'importo di euro 50.000,00 versato dall'attrice alla Girasole S.a.s. di RI
AN RA a titolo di “acconto su impianto da 1.000 KWp” sarebbe stato corrisposto in assenza di qualsivoglia giustificazione causale, tenuto conto che il contratto di appalto per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1.000 Kwp, da costruirsi nel comune di Castelnuovo
Cilento” giammai sarebbe stato concluso, giacché le trattative a ciò preordinate sarebbero naufragate.
Con riguardo, poi, alla domanda rivolta, in via subordinata, nei confronti del solo sig. RI
AN RA, ha sostenuto che detto convenuto, avendo – in qualità di amministratore p.t. dell'epoca dell'odierna istante – disposto, “in mancanza di ogni rapporto causale, il pagamento in favore della convenuta” della somma di euro 50.000,00, avrebbe “omesso di adempiere al dovere di gestire l'impresa con diligenza”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la Girasole S.r.l., chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A fondamento dell'invocata reiezione, la testé citata società ha in limine formulato eccezione d'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, asserendo che il presente giudizio avrebbe dovuto essere instaurato dinanzi a quello di Potenza,
considerando i criteri determinativi della competenza territoriale previsti dall'art. 18 e ss. c.p.c.”: segnatamente, in relazione al forum destinatae solutionis, ha dedotto che, “in materia di obbligazioni, ex art. 1182, IV co., c.c., il luogo dell'adempimento deve essere il domicilio che il
(presunto) debitore ha al tempo della scadenza”.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la non integrità del contraddittorio, assumendo che in giudizio avrebbe dovuto essere evocato anche il sig. UG ND, in quanto “effettivo sub- appaltatore per la realizzazione dei lavori per cui è causa”.
Quanto al merito, la difesa della Girasole S.r.l., premesso che, in data 13.4.12, l'attrice e la convenuta società avrebbero concluso un contratto di “fornitura di impianto fotovoltaico”, in virtù del quale l'impresa Girasole S.r.l. si sarebbe impegnata a realizzare un impianto fotovoltaico a fronte del pagamento, da parte dell'odierna istante, di un prezzo di euro 2.695.000,00, di cui euro
269.500,00 da versarsi all'atto della sottoscrizione “quale caparra confirmatoria”, ha sostenuto che
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il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 per cui è disputa, lungi dall'esser stato sine titulo, sarebbe stato effettuato – con bonifico bancario “di fatto eseguito dal sig. TI AN”, come si evincerebbe dall'invio della relativa distinta alla cortese attenzione di quest'ultimo da parte della filiale di Vallo della Lucania della BBC del Cilento – in parziale adempimento di quanto previsto dal contratto de quo, con l'intesa che la restante frazione della somma da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria “venisse versata dopo qualche giorno”;
inoltre, ha affermato che, successivamente alla stipula del dianzi menzionato negozio, la Girasole S.r.l. avrebbe: presentato ai competenti uffici il progetto dell'impianto fotovoltaico;
affidato al sig. UG ND
l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica per la fornitura dei moduli fotovoltaici […], per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso l'immobile e il terreno sito in Castelnuovo Cilento, per un importo pari ad euro 50.500,00 […], somma regolarmente versata a mezzo assegni circolari”;
eseguito “ordini di materiali occorrenti per la realizzazione dell'impianto citato alla società Viessmann, […] per un importo pari ad euro 93.500,00, nonché alla Tecnosport, […] per un importo pari ad euro 880.140,80”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, l'impresa Girasole S.r.l. ha spiegato domanda riconvenzionale preordinata a sentir condannare parte attrice – previo accertamento dell'inadempimento della stessa degli “obblighi contrattuali assunti nei confronti della Girasole
S.r.l.” – al pagamento dell'importo di euro 219.500,00, quale frazione residua della somma
(asseritamente pari ad euro 269.500,00) che avrebbe dovuto essere versata al momento della conclusione del contratto, affermando, a sostegno dell'avanzata pretesa, che l'odierna istante avrebbe dovuto provvedere al pagamento del 10% del prezzo convenuto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico all'atto della sottoscrizione del contratto;
sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'attrice, “previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento”, al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'allegato inadempimento, all'uopo quantificati nell'importo di euro 100.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.1.13, si è costituito in giudizio – con il ministero del procuratore dell'impresa Girasole S.r.l. – il sig. RI AN RA, invocando la reiezione delle domande attoree. A suffragio dell'invocato rigetto, il predetto
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