Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2583

TRIB Napoli
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
13 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2583
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2583
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 10850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850/2024 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
NA AR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barca
([...]), presso lo studio del quale, in Bacoli, alla via Nerva n. 7, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
IFIS NPL SERVICING s.p.a. (04570150278), in persona della procuratrice Francesca Morao, mandataria di IFIS NPL INVESTING s.p.a. (04570150278), rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Pietro Sidoti (C.F. [...]), presso lo studio del quale, in Milano, piazza
Velasca n. 8, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A fronte di ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 dal giudice dell'espropriazione presso terzi radicata innanzi a questo Tribunale ed avente R. G. E. n. 4360/2022, NT IO ha proposto opposizione tardiva (ai sensi dell'art. 650 c.p.c. come interpretato -per il caso di decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti di consumatore e privo di motivazione quanto alla non vessatorietà delle clausole contrattuali- da Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479) avverso il pagina 1 di 4
decreto ingiuntivo n. 2922/2020 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad Ifis
Npl s.p.a., la somma di euro 15.896,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di “prestito personale” dal medesimo NT concluso con Compass Banca s.p.a. il
10 marzo 2016. L'opponente ha: 1) eccepito il difetto di legittimazione attiva della controparte, non avendo egli mai ricevuto “alcuna comunicazione della cessione del contratto” (p. 4 dell'atto di citazione) che neppure risulta prodotto;
2) dedotto che il contratto contiene pattuizioni usurarie.
Ifis Npl Servicing s.p.a., mandataria di Ifis Npl Investing s.p.a., ha chiesto di rigettare l'opposizione eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, avendo il NT svolto motivi esorbitanti rispetto a quelli -soli- proponibili mediante lo strumento qui azionato (lo stesso giudice dell'esecuzione, mediante la richiamata ordinanza in data 9 aprile 2024, ha -secondo la parte- del resto informato l'esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva ai soli fini della valutazione dell'abusività delle clausole del contratto sotteso al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva).
Alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione ed è stata fissata l'udienza del 18 febbraio 2025 in occasione della quale le parti, non richiesti i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., hanno precisato le conclusioni e rinunziato ai
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi