Trib. Roma, sentenza 04/09/2024, n. 13660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/09/2024, n. 13660
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 13660
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

R.G.n 62454/2019
Fallimento di Eliseo Teatro s.r.l. c NC P
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare
in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 62454/ 2019 del R.G.A.C., vertente tra
FALLIMENTO n.522/2016 di Eliseo Teatro Srl, in persona del curatore avv. Anna Rita
Dell'Olmo, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 7 presso l'avv.
Michele Arcangelo Massari che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di citazione;

-parte attrice-
e
NC PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30 presso l'avv. Alberto
Colabianchi che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione;

-parte convenuta-

OGGETTO: domanda di revocatoria di pagamento eseguito in seguito a cessione di credito del fallito in bonis

CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e prime memorie ex art.183 co 6 c.p.c., “.. e quanto a parte convenuta anche a quelle modificate della seconda memoria
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Fallimento di Eliseo Teatro s.r.l. c NC P ex art 183 co 6 c.p.c., insistendo comunque nella richiesta di ammissione delle prove non ammesse “tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
a. Con atto di citazione notificato in data 8.10.2020 la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto di:
-) “1 – accertare e dichiarare che il pagamento della somma di euro 53.440,00 ricevuto dal rag. PA NC è revocabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.;

-) 2 – per l'effetto, condannare il rag. PA NC al pagamento della somma di euro
53.440,00 oltre interessi legali, dalla data della sentenza sino al soddisfo, in favore del fallimento attore;”.
-) A tal fine parte attrice ha allegato e dedotto che
• il fallimento di Eliseo Teatro Srl è stato dichiarato in data 16.6.2016;

• in data 24.3.2015 la società fallita ha stipulato con il convenuto un contratto di consulenza amministrativa e fiscale della durata di un anno compreso tra il 19.03.2025 ed il 18.03.2016 per un compenso lordo di euro 53.440,00 da corrispondere mediante la cessione di parte del maggiore credito per contributo statale della Eliseo Teatro s.r.l. nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ( di seguito anche IB);
relativo all'anno 2014;

• in data 10.04.2015, in adempimento della suddetta clausola del contratto di consulenza,
Eliseo Teatro s.r.l. ed il convenuto hanno stipulato un atto di cessione di crediti pro solvendo a titolo di datio in solutum con sottoscrizioni autenticate;

• in data 8 03 2016 il IB ha disposto il pagamento di euro 92.825,05 in favore del convenuto, riferita quanto ad euro 53.440,00 al credito per il rapporto di consulenza e quanto ad euro 39.385,05 a pregressi stipendi mensili;

• nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dagli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. per la revoca del pagamento, attesa “ ..l'anomalia dello strumento di pagamento usato, la cessione di credito pro solvendo posta dal rag. NC come condizione esclusiva per
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Fallimento di Eliseo Teatro s.r.l. c NC P acconsentire alla stipula dell'accordo consulenziale” ( cfr pg. 4 citazione), e risultando dallo stesso testo del contratto di consulenza che
✓ il convenuto aveva svolto per dieci anni prima del licenziamento in data
12.01.2015, la funzione di Direttore Ammnistrativo sia della Nuova Teatro Eliseo spa sia della società poi dichiarata fallita ed era dunque “ …certamente al corrente della disastrata situazione economica finanziaria che ha condotto la società al fallimento” ( cfr pg. 4 citazione;
enfasi propria del testo trascritto);

✓ la società era stata sfrattata, non aveva la possibilità di continuare l'attività, in data
12.01.2015 aveva licenziato tutti i dipendenti ed occorreva rimborsare tutti gli abbonamenti non usufruiti ti a causa dell'interruzione traumatica della stagione teatrale 2014/2015.
***
b. Tempestivamente costituitosi il convenuto ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda , allegando e deducendo che
-) l'atto dispositivo del patrimonio non è il pagamento ma gli atti in attuazione dei quali esso
è stato eseguito, e cioè il contratto di consulenza amministrativa del 24.03.2015 e la cessione di credito del 10.04.2015;

-) avendo il fallimento chiesto l'accertamento della revocabilità e non, con effetti costitutivi, dell'inefficacia del pagamento, la domanda è inidonea a conseguire l'effetto condannatorio voluto;

-) la propria attività è stata indispensabile per il conseguimento del contributo allo spettacolo dell' importo di euro 579.900,00 e dunque molto superiore al proprio compenso, ed ha infatti consentito il pagamento degli altri dipendenti intervenuti nella procedura esecutiva a carico di Eliseo Teatro s.r.l. e presso il terzo IB, i quali non si sono opposti all'assegnazione della somma in proprio favore, disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione del
17.02.2016;

-) mancano, dunque, l'allegazione e la prova del danno e della sua conoscenza, non identificandosi quest'ultima con la conoscenza della difficoltà finanziaria della società poi dichiarata fallita.


2.Sviluppo processuale

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-) Più volte rinviata l'udienza di prima comparizione, in base alla disciplina emergenziale del periodo Covid e, su richiesta dell'attore, al fine di consentire il rinnovo tempestivo della notifica dell'atto di citazione, successivamente assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6
c.p.c.
, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di:
I – accertare e dichiarare che il pagamento della somma di €
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