Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 396
TRIB Reggio Calabria
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1366 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1366 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Reggio RI (RC) il 13/1/1961 ed ivi residente in [...] – c.a.p. -, rappresentata e difesa da P.IVA_1
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” (C.F./P.IVA
– , in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, procuratore antistatario e, per essa, l'Avv. Giuseppe Ametrano ( – , C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n.
70, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Reggio RI (C.F. ), presso i cui P.IVA_4 uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale;
resistente
1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti.
Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
“·In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, SI.ra , alla corresponsione dei buoni pasto Parte_1 maturati e non goduti per il periodo di lavoro svolto in modalità di smart working ordinaria dal 13/03/2020 al 12/10/2021, in virtù di quanto disposto dalla L. n. 81/2017 ed in conformità con quanto previsto dallo stesso CCNL di riferimento, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del p.t., a CP_2 corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva Parte_1 Pt_1 di € 1.323,00, salvo errori e/o omissioni, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti per il lavoro prestato in smart working dal 13/03/2020 al
12/10/2021, come da conteggi allegati al presente ricorso, a cui ci si riporta
e che si intendono qui integralmente trascritti, (in ipotesi di eventuale accordo giudiziale, a titolo di risarcimento del danno), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito riconoscesse ai buoni pasto la natura di semplice “rimborso spese”, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate fino al 31/12/2018 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del Ministro
p.t., a restituire alla SI.ra gli importi Parte_1 illegittimamente trattenuti a titolo di ritenute previdenziali e fiscali sui buoni pasto cartacei corrisposti fino al 31/12/2018, diverse da quelle previste dal su citato art. 23 del DPR. N. 660/1973, nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU contabile che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente presta la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente e svolge il proprio servizio presso la sede della CP_1
2
Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio RI, con inquadramento all'interno dell'Area III, F5. Espone che fino al 31/05/2020 ha svolto la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione di orario: per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana.
Tale orario è rimasto immutato anche quando il superiore gerarchico della ricorrente l'ha collocata “d'ufficio”, a far data dal 13/03/2020, in modalità di lavoro agile, in quanto rientrante nella categoria dei cosiddetti soggetti
“fragili”. Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente maturava, di norma, n. 2 buoni pasto a settimana.
Successivamente, a far data dall'1/06/2020, l'attività lavorativa veniva prestata per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42 autorizzato dal proprio Dirigente con email del 20/5/2020, in cui è stato precisato che resta ferma “l'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo”, maturando, in virtù di tale orario di lavoro, n. 5 buoni pasto a settimana.
Tale profilo orario non è stato mai modificato o rivisto ed è tutt'ora vigente.
Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente matura, di norma,
n. 5 buoni pasto a settimana.
Precisa che i sopra indicati orari di lavoro sono rilevabili dagli allegati cartellini mensili delle presenze (all. 4 – colonna “OreTeor”), gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP). Precisa che il D.P.C.M. del 23 settembre 2021, a cui ha fatto seguito il D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8/10/2021, all'art. 1, comma 1 prevedeva che: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è quella svolta in presenza”, con ciò dunque individuando il 14/10/2021 come la data ultima di prestazione dell'attività lavorativa in
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1366 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1366 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Reggio RI (RC) il 13/1/1961 ed ivi residente in [...] – c.a.p. -, rappresentata e difesa da P.IVA_1
“LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” (C.F./P.IVA
– , in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, procuratore antistatario e, per essa, l'Avv. Giuseppe Ametrano ( – , C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n.
70, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Reggio RI (C.F. ), presso i cui P.IVA_4 uffici, in via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale;
resistente
1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti.
Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
“·In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, SI.ra , alla corresponsione dei buoni pasto Parte_1 maturati e non goduti per il periodo di lavoro svolto in modalità di smart working ordinaria dal 13/03/2020 al 12/10/2021, in virtù di quanto disposto dalla L. n. 81/2017 ed in conformità con quanto previsto dallo stesso CCNL di riferimento, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del p.t., a CP_2 corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva Parte_1 Pt_1 di € 1.323,00, salvo errori e/o omissioni, a titolo di buoni pasto maturati e non corrisposti per il lavoro prestato in smart working dal 13/03/2020 al
12/10/2021, come da conteggi allegati al presente ricorso, a cui ci si riporta
e che si intendono qui integralmente trascritti, (in ipotesi di eventuale accordo giudiziale, a titolo di risarcimento del danno), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito riconoscesse ai buoni pasto la natura di semplice “rimborso spese”, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate fino al 31/12/2018 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione odierna resistente, in persona del Ministro
p.t., a restituire alla SI.ra gli importi Parte_1 illegittimamente trattenuti a titolo di ritenute previdenziali e fiscali sui buoni pasto cartacei corrisposti fino al 31/12/2018, diverse da quelle previste dal su citato art. 23 del DPR. N. 660/1973, nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU contabile che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
· In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiaratosi antistatario.”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente presta la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente e svolge il proprio servizio presso la sede della CP_1
2
Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio RI, con inquadramento all'interno dell'Area III, F5. Espone che fino al 31/05/2020 ha svolto la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione di orario: per n. 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per una durata giornaliera di n. 6 ore con due rientri pomeridiani di n. 3 ore, oltre la pausa di 30 minuti per due giorni alla settimana.
Tale orario è rimasto immutato anche quando il superiore gerarchico della ricorrente l'ha collocata “d'ufficio”, a far data dal 13/03/2020, in modalità di lavoro agile, in quanto rientrante nella categoria dei cosiddetti soggetti
“fragili”. Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente maturava, di norma, n. 2 buoni pasto a settimana.
Successivamente, a far data dall'1/06/2020, l'attività lavorativa veniva prestata per n. 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni (da lunedì a venerdì) per una durata giornaliera di n. 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti, secondo un profilo orario di lavoro 7:00 - 14:42 autorizzato dal proprio Dirigente con email del 20/5/2020, in cui è stato precisato che resta ferma “l'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo”, maturando, in virtù di tale orario di lavoro, n. 5 buoni pasto a settimana.
Tale profilo orario non è stato mai modificato o rivisto ed è tutt'ora vigente.
Dunque, in virtù del predetto orario di lavoro, la ricorrente matura, di norma,
n. 5 buoni pasto a settimana.
Precisa che i sopra indicati orari di lavoro sono rilevabili dagli allegati cartellini mensili delle presenze (all. 4 – colonna “OreTeor”), gestiti dal Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale del MEF (SIAP). Precisa che il D.P.C.M. del 23 settembre 2021, a cui ha fatto seguito il D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8/10/2021, all'art. 1, comma 1 prevedeva che: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è quella svolta in presenza”, con ciò dunque individuando il 14/10/2021 come la data ultima di prestazione dell'attività lavorativa in
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