Trib. Lagonegro, sentenza 13/12/2024, n. 692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 294/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 294/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atena Lucana (SA) alla Via Vic. Maglianiello II n. 6, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, depositate in data 14/10/2024;
per il P.M. in data 04/04/2024:
“Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
27/02/2023, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con , in Sala Consilina (SA) Controparte_1
il 24/02/1990. Deduceva che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si era disgregata tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21 settembre 2016, omologato con decreto del
Tribunale di Lagonegro reso in data 20/10/2016 n. R.G. 519/2016;
che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi erano margini di riconciliazione;
che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 294/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atena Lucana (SA) alla Via Vic. Maglianiello II n. 6, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, depositate in data 14/10/2024;
per il P.M. in data 04/04/2024:
“Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
27/02/2023, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con , in Sala Consilina (SA) Controparte_1
il 24/02/1990. Deduceva che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si era disgregata tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21 settembre 2016, omologato con decreto del
Tribunale di Lagonegro reso in data 20/10/2016 n. R.G. 519/2016;
che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi erano margini di riconciliazione;
che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi