Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2024, n. 1932
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2989/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
TE GI (c.f. [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della LE
IT di GI IT & C. S.n.c., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Crispi, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Anselmo Torchia, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- ATTORE -
E
TE GI (c.f. [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della LE
IT di GI IT & C. S.n.c., elettivamente domiciliato in Marcellinara, Via San Francesco di
Paola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Noemi Balsamo, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: esclusione del socio e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.06.24 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore, socio e amministratore della LE IT di GI IT & C. S.n.c., assumendo che l'altro socio e amministratore della medesima società, nella persona di GI IT (classe
1958), avesse posto in essere attività in violazione del divieto di concorrenza e tesa allo sviamento della clientela, ha chiesto di dichiarare l'esclusione del socio dalla società, previo calcolo della sua quota di competenza e, conseguentemente, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società LE IT di GI IT & C. S.n.c.
Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello delle Imprese, nonché l'infondatezza nel merito della domanda, tanto in fatto quanto in diritto.
1
Infine, ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che l'attore avesse percepito utili pari ad € 30.000,00 per la campagna olearia dell'anno 2017 e, di conseguenza, condannarlo al pagamento in misura della metà a favore del convenuto medesimo.
Rigettata la domanda cautelare di sospensione e/o revoca dalla carica di amministratore e/o esclusione del socio proposta nel corso del giudizio, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova per testi e, infine, è pervenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa all'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello specializzato delle Imprese. Ebbene, questa
è infondata e, pertanto, è destinata al rigetto.
Innanzitutto, si segnala che già da tempo la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito al rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, come nel caso di specie.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno specificato che, in tal caso, tale rapporto
“non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario” (cfr. Cass., SS.UU., n. 19882/2019).
In ogni caso, anche da una lettura sommaria dei fatti di causa così come esposti, si evince la competenza funzionale del Tribunale adito.
Parte convenuta, infatti, asserisce che “la materia della concorrenza sleale riguarda la materia societaria e come tale è devoluta alle sezioni specializzate”. Ebbene, tale affermazione non coglie affatto nel segno.
Si rammenta, infatti, che l'art. 3 del d.lgs. 168/2003, così come sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. d) del
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere delle controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii. (cd. “Codice della proprietà industriale”) e, in particolare, a conoscere dei “procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale”.
La Suprema Corte, nell'interpretare tale norma, ritiene che sussista “la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. interferente), avendo riguardo, a tali fini, alla prospettazione dei fatti così come operata dall'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza”
(cfr. Cass., n. 2680/2018). Del pari: “La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 1 del
2012 (conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione
2 ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con
l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore” (cfr. Cass., n. 5656/2017).
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “i procedimenti in materia di concorrenza sleale cd. pura (nei quali, cioè, l'accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell'illecito) appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia
d'impresa solo quando presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprietà industriale” (cfr. Cass., n. 21776/2016).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, ritiene questo Giudicante che, nel caso di specie, non sussista la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa.
E infatti, sebbene la vicenda per cui oggi è causa abbia ad oggetto una asserita concorrenza sleale posta in essere dal convenuto nei confronti della società attrice, è pacifico che non si verta assolutamente in materia di esercizio dei diritti di proprietà industriale.
Pertanto, per tutte le ragioni fin qui esposte, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Venendo, poi, al merito della domanda di parte attrice, questa è parzialmente fondata, per come si dirà nel prosieguo.
Per quanto riguarda la declaratoria di esclusione del socio convenuto GI IT, il motivo addotto a sostegno della domanda è l'espletamento di attività concorrenziale in violazione dell'art.
2301, c. 1 c.c., secondo cui: “Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”.
In caso di violazione di quanto prescritto dalla disciplina codicistica, ben potrà agirsi per ottenere il risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286, c. 1 c.c., il quale disciplina l'esclusione del socio in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.
L'art. 2287, c. 3 c.c., poi, prevede che “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
Delineati così i contorni normativi della fattispecie per cui oggi è causa, e premessa l'ammissibilità della domanda di esclusione proposta dall'attore GI IT, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. della società, trattandosi appunto di società composta da due soli soci, deve ora passarsi al vaglio della fondatezza della medesima.
Difatti, la ratio della norma di cui all'art. 2301 c.c., è di evitare che il socio di società di persone si avvalga del know-how di una società per scopi personalistici e presti attività concorrente con quella della società medesima, in proprio od in altra società personale, così sottraendo - per il maggior
3
impegno personale e finanziario che tali attività comportano rispetto alla partecipazione ad una società di capitali - la propria prestazione personale.
Inoltre, la norma medesima risulta ispirata al dovere di collaborazione tra i soci, derivante direttamente dal contratto sociale, il quale è volto precipuamente al conseguimento dell'oggetto sociale,
L'art. 2301 c.c., al fine di integrare la violazione del divieto di concorrenza, non richiede né la sussistenza di un'attività di concorrenza sleale, non essendovi alcun riferimento al concetto di slealtà previsto dall'art. 2958 c.c., né l'esistenza effettiva di un danno, ponendo il terzo comma dell'art. 2301 c.c. il rimedio risarcitorio solo come possibile conseguenza della violazione del suddetto divieto e non come condizione necessaria per la sua configurabilità (cfr. Corte d'App. di
Genova, n. 340/2021).
Poiché, dunque, è sufficiente la natura concorrenziale dell'attività, si tratta di individuare in quali casi quest'ultima possa essere qualificata come tale.
Invero, il precetto dell'art. 2301 c.c. sanziona non la mera costituzione o partecipazione ad altra società di persone che abbia oggetto sociale teoricamente concorrente con quello della società partecipata, ma soltanto il concreto esercizio di attività concorrente.
A tal proposito, in giurisprudenza è già stato affermato come la violazione del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 c.c. non possa essere desunta dal mero esercizio, da parte del socio, di un'attività dello stesso genere di quella prevista come oggetto sociale, occorrendo piuttosto la prova di una concreta situazione di concorrenza tra le due attività (cfr. Trib. Milano, 1° febbraio
1988;
Trib. Tivoli, 3 ottobre 2008), essendo indubbio che in tanto è ravvisabile la violazione del menzionato divieto, in quanto risulti che l'attività in concreto svolta dal socio, per conto proprio o altrui, per l'oggetto, l'ubicazione o per altre circostanze sia idonea a sviare la clientela.
Nel caso di specie, deve anzitutto escludersi la sussistenza di qualsivoglia prova in ordine al preteso consenso dell'altro socio all'attività asseritamente concorrenziale del convenuto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c. (cfr. Cass., 1301/1990), essendosi quest'ultimo limitato ad eccepire genericamente di avere messo a conoscenza il socio dei propri problemi di salute che gli avrebbero impedito di prestare il proprio apporto lavorativo alla campagna olearia per l'annualità 2017- 2018.
Ciò detto, risulta per tabulas dalle visure camerali in atti, che la società attrice (costituita nel luglio
2012) e l'impresa artigiana del figlio del convenuto (la cui attività risulta essere iniziata nell'ottobre del 2017) hanno un oggetto sociale sostanzialmente analogo, consistente nella produzione di olio di oliva da olive non di produzione propria.
Tuttavia, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2301 c.c., non è sufficiente
l'identità dell'oggetto sociale, e dunque la comunanza della clientela, ma è necessario che i due
4
esercizi commerciali si pongano concretamente in posizione di concorrenza. Ebbene, nel caso di specie è ciò che avvenuto.
Sotto un primo profilo, l'ambito territoriale risulta essere comune: i due esercizi commerciali –
l'uno, quello di parte attrice, si trova a Tiriolo (CZ), in via Carlo Levi n. 288, mentre l'altro, quello del figlio di parte convenuta, si trova a Settingiano (CZ), in viale Principessa, n. 28 -, sono ubicati in due diversi comuni separati da soli 5,8 chilometri di distanza, dove non risulta che siano presenti attività commerciali simili.
Dunque, innanzitutto sussiste una situazione idonea a determinare sviamento di clientela per la ridotta distanza tra i due esercizi, che porta la clientela potenziale a percepire tali esercizi come possibile scelta alternativa immediata.
Si aggiunga, poi, come lo sviamento della clientela sia stato posto in essere dal convenuto GI
IT medesimo, così come risulta sia dalla produzione documentale di parte attrice, avente valore indiziario (ovvero una relazione info-investigativa privata), sia dalla specifica prova per testi sul punto.
Quanto all'elaborato avente valore indiziario, da una lettura di questo si evince che le operazioni di indagine venissero svolte nel periodo compreso tra il 27.10.2017 e il 17.11.2017, mediante servizi di osservazione e di controllo.
Per quanto concerne l'osservazione, dagli appostamenti risultava e veniva documentato l'ingresso del convenuto GI IT nei locali dell'oleificio del proprio figlio sin dalla mattina presto, con permanenza dello stesso all'interno dell'oleificio medesimo, anche per oltre otto ore al giorno.
Quanto, invece, ai controlli effettuati, dall'elaborato di parte si evince che una collaboratrice dell'agenzia di investigazioni, fingendosi cliente, si era recata presso l'oleificio del figlio del convenuto, e costui personalmente le aveva riferito che con lui lavorava anche il proprio padre, ovvero il convenuto GI IT.
Risulta, poi, che nei giorni successivi fossero stati svolti ulteriori controlli e appostamenti: in particolare, dalla relazione si rileva come, in data 03.11.2017, l'agente investigativo avesse contattato telefonicamente il convenuto GI IT, presentandosi come cliente ed esplicitando la necessità di macinare alcune olive, affermando di essere stato già in passato suo cliente presso
l'LE IT di GI IT & C. S.n.c. A tale rilievo, il convenuto aveva riferito che
l'attività era stata spostata nel vicino comune di Settingiano, indicando l'indirizzo del frantoio del figlio.
Tali circostanze sono state confermate dal teste FI AL il quale, preliminarmente, ha confermato di aver redatto e sottoscritto la relazione di cui all'attività investigativa svolta dal
27.10.2017 al 17.11.2017, e poi ha confermato tutte le circostanze illustrate nella relazione poc'anzi citata, e quindi: 1) di aver visto il convenuto alla guida di un muletto presso l'oleificio del figlio;
2)
5
che il figlio del medesimo convenuto aveva riferito, in presenza della collaboratrice dell'agenzia di investigazioni, che presso il frantoio lavoravano anche il fratello e il padre (il convenuto GI
IT);
3) che il convenuto GI IT era solito recarsi presso il frantoio del figlio la mattina presto (ore 06.15 circa) e rimanervi fino a sera (ore 23.15 circa);
4) che il convenuto aveva più volte affermato che l'LE di cui era socio aveva mutato sede, trasferendosi a Viale Principessa, sede dell'oleificio del proprio figlio (“GI IT mi disse proprio “abbiamo una nuova sede” indicandomi la strada”);
5) che alla presenza della propria collaboratrice, il convenuto provvedeva personalmente alla pesatura delle olive, fissando contestualmente appuntamento per il ritiro dell'olio (cfr. verbale di udienza del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2989/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
TE GI (c.f. [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della LE
IT di GI IT & C. S.n.c., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Crispi, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Anselmo Torchia, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
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E
TE GI (c.f. [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della LE
IT di GI IT & C. S.n.c., elettivamente domiciliato in Marcellinara, Via San Francesco di
Paola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Noemi Balsamo, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: esclusione del socio e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.06.24 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore, socio e amministratore della LE IT di GI IT & C. S.n.c., assumendo che l'altro socio e amministratore della medesima società, nella persona di GI IT (classe
1958), avesse posto in essere attività in violazione del divieto di concorrenza e tesa allo sviamento della clientela, ha chiesto di dichiarare l'esclusione del socio dalla società, previo calcolo della sua quota di competenza e, conseguentemente, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società LE IT di GI IT & C. S.n.c.
Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello delle Imprese, nonché l'infondatezza nel merito della domanda, tanto in fatto quanto in diritto.
1
Infine, ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che l'attore avesse percepito utili pari ad € 30.000,00 per la campagna olearia dell'anno 2017 e, di conseguenza, condannarlo al pagamento in misura della metà a favore del convenuto medesimo.
Rigettata la domanda cautelare di sospensione e/o revoca dalla carica di amministratore e/o esclusione del socio proposta nel corso del giudizio, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova per testi e, infine, è pervenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa all'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello specializzato delle Imprese. Ebbene, questa
è infondata e, pertanto, è destinata al rigetto.
Innanzitutto, si segnala che già da tempo la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito al rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, come nel caso di specie.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno specificato che, in tal caso, tale rapporto
“non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario” (cfr. Cass., SS.UU., n. 19882/2019).
In ogni caso, anche da una lettura sommaria dei fatti di causa così come esposti, si evince la competenza funzionale del Tribunale adito.
Parte convenuta, infatti, asserisce che “la materia della concorrenza sleale riguarda la materia societaria e come tale è devoluta alle sezioni specializzate”. Ebbene, tale affermazione non coglie affatto nel segno.
Si rammenta, infatti, che l'art. 3 del d.lgs. 168/2003, così come sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. d) del
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere delle controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii. (cd. “Codice della proprietà industriale”) e, in particolare, a conoscere dei “procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale”.
La Suprema Corte, nell'interpretare tale norma, ritiene che sussista “la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. interferente), avendo riguardo, a tali fini, alla prospettazione dei fatti così come operata dall'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza”
(cfr. Cass., n. 2680/2018). Del pari: “La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 1 del
2012 (conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione
2 ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con
l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore” (cfr. Cass., n. 5656/2017).
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “i procedimenti in materia di concorrenza sleale cd. pura (nei quali, cioè, l'accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell'illecito) appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia
d'impresa solo quando presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprietà industriale” (cfr. Cass., n. 21776/2016).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, ritiene questo Giudicante che, nel caso di specie, non sussista la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa.
E infatti, sebbene la vicenda per cui oggi è causa abbia ad oggetto una asserita concorrenza sleale posta in essere dal convenuto nei confronti della società attrice, è pacifico che non si verta assolutamente in materia di esercizio dei diritti di proprietà industriale.
Pertanto, per tutte le ragioni fin qui esposte, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Venendo, poi, al merito della domanda di parte attrice, questa è parzialmente fondata, per come si dirà nel prosieguo.
Per quanto riguarda la declaratoria di esclusione del socio convenuto GI IT, il motivo addotto a sostegno della domanda è l'espletamento di attività concorrenziale in violazione dell'art.
2301, c. 1 c.c., secondo cui: “Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”.
In caso di violazione di quanto prescritto dalla disciplina codicistica, ben potrà agirsi per ottenere il risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286, c. 1 c.c., il quale disciplina l'esclusione del socio in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.
L'art. 2287, c. 3 c.c., poi, prevede che “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”.
Delineati così i contorni normativi della fattispecie per cui oggi è causa, e premessa l'ammissibilità della domanda di esclusione proposta dall'attore GI IT, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. della società, trattandosi appunto di società composta da due soli soci, deve ora passarsi al vaglio della fondatezza della medesima.
Difatti, la ratio della norma di cui all'art. 2301 c.c., è di evitare che il socio di società di persone si avvalga del know-how di una società per scopi personalistici e presti attività concorrente con quella della società medesima, in proprio od in altra società personale, così sottraendo - per il maggior
3
impegno personale e finanziario che tali attività comportano rispetto alla partecipazione ad una società di capitali - la propria prestazione personale.
Inoltre, la norma medesima risulta ispirata al dovere di collaborazione tra i soci, derivante direttamente dal contratto sociale, il quale è volto precipuamente al conseguimento dell'oggetto sociale,
L'art. 2301 c.c., al fine di integrare la violazione del divieto di concorrenza, non richiede né la sussistenza di un'attività di concorrenza sleale, non essendovi alcun riferimento al concetto di slealtà previsto dall'art. 2958 c.c., né l'esistenza effettiva di un danno, ponendo il terzo comma dell'art. 2301 c.c. il rimedio risarcitorio solo come possibile conseguenza della violazione del suddetto divieto e non come condizione necessaria per la sua configurabilità (cfr. Corte d'App. di
Genova, n. 340/2021).
Poiché, dunque, è sufficiente la natura concorrenziale dell'attività, si tratta di individuare in quali casi quest'ultima possa essere qualificata come tale.
Invero, il precetto dell'art. 2301 c.c. sanziona non la mera costituzione o partecipazione ad altra società di persone che abbia oggetto sociale teoricamente concorrente con quello della società partecipata, ma soltanto il concreto esercizio di attività concorrente.
A tal proposito, in giurisprudenza è già stato affermato come la violazione del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 c.c. non possa essere desunta dal mero esercizio, da parte del socio, di un'attività dello stesso genere di quella prevista come oggetto sociale, occorrendo piuttosto la prova di una concreta situazione di concorrenza tra le due attività (cfr. Trib. Milano, 1° febbraio
1988;
Trib. Tivoli, 3 ottobre 2008), essendo indubbio che in tanto è ravvisabile la violazione del menzionato divieto, in quanto risulti che l'attività in concreto svolta dal socio, per conto proprio o altrui, per l'oggetto, l'ubicazione o per altre circostanze sia idonea a sviare la clientela.
Nel caso di specie, deve anzitutto escludersi la sussistenza di qualsivoglia prova in ordine al preteso consenso dell'altro socio all'attività asseritamente concorrenziale del convenuto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c. (cfr. Cass., 1301/1990), essendosi quest'ultimo limitato ad eccepire genericamente di avere messo a conoscenza il socio dei propri problemi di salute che gli avrebbero impedito di prestare il proprio apporto lavorativo alla campagna olearia per l'annualità 2017- 2018.
Ciò detto, risulta per tabulas dalle visure camerali in atti, che la società attrice (costituita nel luglio
2012) e l'impresa artigiana del figlio del convenuto (la cui attività risulta essere iniziata nell'ottobre del 2017) hanno un oggetto sociale sostanzialmente analogo, consistente nella produzione di olio di oliva da olive non di produzione propria.
Tuttavia, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2301 c.c., non è sufficiente
l'identità dell'oggetto sociale, e dunque la comunanza della clientela, ma è necessario che i due
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esercizi commerciali si pongano concretamente in posizione di concorrenza. Ebbene, nel caso di specie è ciò che avvenuto.
Sotto un primo profilo, l'ambito territoriale risulta essere comune: i due esercizi commerciali –
l'uno, quello di parte attrice, si trova a Tiriolo (CZ), in via Carlo Levi n. 288, mentre l'altro, quello del figlio di parte convenuta, si trova a Settingiano (CZ), in viale Principessa, n. 28 -, sono ubicati in due diversi comuni separati da soli 5,8 chilometri di distanza, dove non risulta che siano presenti attività commerciali simili.
Dunque, innanzitutto sussiste una situazione idonea a determinare sviamento di clientela per la ridotta distanza tra i due esercizi, che porta la clientela potenziale a percepire tali esercizi come possibile scelta alternativa immediata.
Si aggiunga, poi, come lo sviamento della clientela sia stato posto in essere dal convenuto GI
IT medesimo, così come risulta sia dalla produzione documentale di parte attrice, avente valore indiziario (ovvero una relazione info-investigativa privata), sia dalla specifica prova per testi sul punto.
Quanto all'elaborato avente valore indiziario, da una lettura di questo si evince che le operazioni di indagine venissero svolte nel periodo compreso tra il 27.10.2017 e il 17.11.2017, mediante servizi di osservazione e di controllo.
Per quanto concerne l'osservazione, dagli appostamenti risultava e veniva documentato l'ingresso del convenuto GI IT nei locali dell'oleificio del proprio figlio sin dalla mattina presto, con permanenza dello stesso all'interno dell'oleificio medesimo, anche per oltre otto ore al giorno.
Quanto, invece, ai controlli effettuati, dall'elaborato di parte si evince che una collaboratrice dell'agenzia di investigazioni, fingendosi cliente, si era recata presso l'oleificio del figlio del convenuto, e costui personalmente le aveva riferito che con lui lavorava anche il proprio padre, ovvero il convenuto GI IT.
Risulta, poi, che nei giorni successivi fossero stati svolti ulteriori controlli e appostamenti: in particolare, dalla relazione si rileva come, in data 03.11.2017, l'agente investigativo avesse contattato telefonicamente il convenuto GI IT, presentandosi come cliente ed esplicitando la necessità di macinare alcune olive, affermando di essere stato già in passato suo cliente presso
l'LE IT di GI IT & C. S.n.c. A tale rilievo, il convenuto aveva riferito che
l'attività era stata spostata nel vicino comune di Settingiano, indicando l'indirizzo del frantoio del figlio.
Tali circostanze sono state confermate dal teste FI AL il quale, preliminarmente, ha confermato di aver redatto e sottoscritto la relazione di cui all'attività investigativa svolta dal
27.10.2017 al 17.11.2017, e poi ha confermato tutte le circostanze illustrate nella relazione poc'anzi citata, e quindi: 1) di aver visto il convenuto alla guida di un muletto presso l'oleificio del figlio;
2)
5
che il figlio del medesimo convenuto aveva riferito, in presenza della collaboratrice dell'agenzia di investigazioni, che presso il frantoio lavoravano anche il fratello e il padre (il convenuto GI
IT);
3) che il convenuto GI IT era solito recarsi presso il frantoio del figlio la mattina presto (ore 06.15 circa) e rimanervi fino a sera (ore 23.15 circa);
4) che il convenuto aveva più volte affermato che l'LE di cui era socio aveva mutato sede, trasferendosi a Viale Principessa, sede dell'oleificio del proprio figlio (“GI IT mi disse proprio “abbiamo una nuova sede” indicandomi la strada”);
5) che alla presenza della propria collaboratrice, il convenuto provvedeva personalmente alla pesatura delle olive, fissando contestualmente appuntamento per il ritiro dell'olio (cfr. verbale di udienza del
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