Trib. Trieste, sentenza 20/02/2024, n. 39
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 572/2023
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 20/2/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
AL LE ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca Perdichizzi;
ricorrente contro
IN - DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE (80078750587), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita IN - Inpdai -
Enpals, etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i qui dedotti criteri e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta IN abbia calcolato il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs.
562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e
200/98;
c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di ENEL S.p.a., e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte);
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata
Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno,
Pag. 2 di 10 dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
- accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire;
nel merito, rigettare, ad ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso.
Spese e compensi di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente della società Enel S.p.A. e, come tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da IN. Evidenziava di godere della pensione di vecchiaia numero EL 414349 dal mese di ottobre
2001, e di aver presentato, in data 12.5.2021, istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di IN, dei criteri di cui all'art. 3, D.lgs. 562/96.
Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale, aveva proposto ricorso gerarchico senza ottenere alcun positivo riscontro.
2. Lamentava il ricorrente, che l'importo della propria pensione, come calcolato dall'IN, era stato determinato erroneamente, in quanto
l'Istituto aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici”, ai sensi della Legge 53/1963 (che comprende solo alcune voci della retribuzione), e non la maggiore retribuzione imponibile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O), prevista dall'art. 12 della Legge 153/1969 (che comprende tutte le voci della retribuzione).
Pag. 3 di 10
3. Con memoria difensiva del 20.6.2023 si costituiva in giudizio l'IN deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande stante la legittimità del calcolo della pensione di cui al ricorso. Rilevava la poca chiarezza della formulazione delle domande attoree ed affermava di aver effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente con
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 572/2023
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 20/2/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
AL LE ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca Perdichizzi;
ricorrente contro
IN - DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE (80078750587), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita IN - Inpdai -
Enpals, etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i qui dedotti criteri e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta IN abbia calcolato il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs.
562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e
200/98;
c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di ENEL S.p.a., e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte);
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata
Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno,
Pag. 2 di 10 dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
- accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire;
nel merito, rigettare, ad ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso.
Spese e compensi di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente della società Enel S.p.A. e, come tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da IN. Evidenziava di godere della pensione di vecchiaia numero EL 414349 dal mese di ottobre
2001, e di aver presentato, in data 12.5.2021, istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di IN, dei criteri di cui all'art. 3, D.lgs. 562/96.
Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale, aveva proposto ricorso gerarchico senza ottenere alcun positivo riscontro.
2. Lamentava il ricorrente, che l'importo della propria pensione, come calcolato dall'IN, era stato determinato erroneamente, in quanto
l'Istituto aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici”, ai sensi della Legge 53/1963 (che comprende solo alcune voci della retribuzione), e non la maggiore retribuzione imponibile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O), prevista dall'art. 12 della Legge 153/1969 (che comprende tutte le voci della retribuzione).
Pag. 3 di 10
3. Con memoria difensiva del 20.6.2023 si costituiva in giudizio l'IN deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande stante la legittimità del calcolo della pensione di cui al ricorso. Rilevava la poca chiarezza della formulazione delle domande attoree ed affermava di aver effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente con
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