Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1259

TRIB Torino
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Torino
Sentenza
13 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1259
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1259
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei magistrati:
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Ludovico SBURLATI Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 16174/2023 promossa da:
DASSAULT SYSTEMES S.E. in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Aurelio Richichi, Filippo Romani e Giulia Ravegnani Pandolfo
-ATTRICE- contro
EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e MI NA, entrambi con l'avv. Marco Sansubrino
- CONVENUTE- avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:

1. accertare e dichiarare che le condotte e i comportamenti, come descritti nella narrativa degli atti attorei, di installazione e/o duplicazione e/o riproduzione e/o detenzione e/o pagina 1 di 13
utilizzazione, in assenza di regolare licenza, del programma per elaboratore CATIA dell'attrice, ivi inclusa la condotta della Sig.ra RD HE, costituiscono da parte dei convenuti violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, attribuiti a parte attrice dagli artt. 1 e 64 bis L.d.A., nonché illecito ex artt. 2476, comma 7, c.c.
e/o 2043 c.c.;

2. inibire in via definitiva ai convenuti la prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di €
10.000 (Euro diecimila/00) a carico dei convenuti in via solidale tra loro per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento;

3. disporre la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della sentenza a spese dei convenuti ed a cura della parte attrice, con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, su due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali “Il corriere della Sera” e
“La Repubblica”, a caratteri doppi del normale, nonché per due volte a pagina intera su una rivista di settore scelta dalla parte attrice (sempre a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto), ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;

4. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante e di danno emergente) come emerso dalle risultanze di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;

5. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice in commisurazione con il danno patrimoniale accertato e liquidato;

6. con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%.
In via istruttoria: omissis
Per le convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare:

1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione individuale di responsabilità nei confronti della Sig.ra
HE RD, amministratrice della European SY Industrial S.r.l., e del diritto al risarcimento dei danni invocati dalla società attrice AS Systèmes S.E., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte attrice;

2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice AS Systèmes S.E. nei confronti della Signora HE RD personalmente e nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della società European SY Industrial
pagina 2 di 13
S.r.l. e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte attrice;

3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice AS Systèmes S.E. nei confronti della società
European SY Industrial S.r.l. e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte attrice;
Nel merito: - respingere la domanda attorea in ordine all'azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti della Sig.ra HE RD, amministratrice della European SY Industrial S.r.l., in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- respingere tutte le domande risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale formulate dalla parte attrice nei confronti della European SY Industrial S.r.l.
e della Signora HE RD, personalmente e quale amministratore e legale rappresentante pro tempore della European SY Industrial S.r.l., anche in solido tra loro, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- respingere la domanda di inibitoria formulata dalla parte attrice nei confronti delle due convenute in solido tra loro e la relativa richiesta di imposizione di una penale per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento; - respingere la domanda formulata dalla AS Systèmes S.E. di disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della Sentenza a spese delle convenute. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società AS Systèmes S.E. ha adito in giudizio la European SY Industrial S.r.l. nonché la Sig.ra HE RD, personalmente e in qualità di amministratore e legale rappresentante della European SY
Industrial S.r.l., chiedendo l'accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere d'ingegno derivante dalla installazione e riproduzione illegittima, da parte della società convenuta, in assenza di regolare licenza, del programma informatico
CA di titolarità dell'attrice.
Esponeva la AS Systèmes S.E. (d'ora in poi AS): di essere la holding del Gruppo
AS Systémes, leader mondiale nella produzione di programmi per elaboratore, tra i quali quello oggetto di causa, denominato CA, di cui detiene i diritti d'autore; che il programma software CA (acronimo di “Computer Aided Three-dimensional Interactive
Application”) è in grado di supportare la progettazione, il design (CAD), la produzione (CAM),
l'analisi, l'ingegnerizzazione e la simulazione di un prodotto;
che il programma CATIA viene concesso all'utilizzatore con licenza d'uso non esclusiva ed è dotato di password che pagina 3 di 13
consente l'accesso al solo titolare della licenza;
che ad ogni licenza d'uso corrisponde l'utilizzo del software su un solo computer;
che, a seguito della consultazione periodica del
“rapporto sequestri” della Guardia di Finanza relativo al secondo trimestre del 2019, veniva a conoscenza della pendenza presso la Procura della Repubblica di Torino del procedimento penale n. 14560/2019 R.G.N.R. nell'ambito del quale risultava indagata la Signora HE
RD, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società European
SY Industrial S.r.l. (d'ora in poi European SY;
che, in particolare, apprendeva che la
Guardia di Finanza aveva eseguito in data 27 giugno 2019 presso la società convenuta alcuni controlli in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto d'autore ed aveva sottoposto a sequestro tre computer in uso alla European SY, su due dei quali risultava installato il software CA, in assenza di licenza;
che in data 10 luglio 2019 la Guardia di
Finanza aveva comminato alla società convenuta la sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis L. 633/1941 e che il procedimento penale R.G.N.R. 14560/2019 era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna della sig.ra
RD alla pena di un anno di reclusione ed € 4.629,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nell'evidenziare come le condotte delle convenute costituissero una violazione dei diritti di autore della AS ai sensi degli artt. 1, 64 bis e 158 L n. 633/1941, l'attrice ha chiesto che venisse inibita la prosecuzione dell'illecito, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con comparsa tempestivamente depositata si sono costituite le convenute, eccependo la prescrizione delle pretese avversarie, contestando l'entità dei danni come quantificati dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande.


2. Sulle eccezioni di prescrizione

Le convenute hanno in via preliminare eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, evidenziando come, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si dovesse aver riguardo al termine di prescrizione di cinque anni.
In particolare, dovendosi individuare il termine di decorrenza, ex art. 2947, I comma, c.c., quanto meno dal 3.4.2018 (data della missiva con cui AS contestava alla convenuta l'utilizzo illecito dei programmi CA, sub doc. 28 attrice), ne derivava che al momento dell'instaurazione del presente giudizio (con la notifica, in data, 14.9.2023, dell'atto di citazione) era ormai decorso il termine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi