Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2203
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Testo completo
N. 10801/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Denari, Piazza Virgilio, n. 3, Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Denari, Piazza Virgilio, n. 3, Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Usmate Velate il 01/05/1999
(anno 1999, atto n. 5, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 19/04/2010 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13/05/2010
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)- Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento del figlio maggiorenne , fino al raggiungimento dell'autosufficienza Pt_3 economica da parte di quest'ultimo attualmente convivente con la madre, la somma di € 250,00, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso per le cessazione degli effetti civili del matrimonio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito del ricorso (prima rivalutazione 2025).
2)- I SInori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese Parte_1 Parte_2 extra assegno relative al figlio ,