Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 4850

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 4850
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4850
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12446/2024 R.G.L., promossa
D A
e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
GANCI FABIO e dall'avv. MICELI WALTER ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico

- ricorrenti -

C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 6/11/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e le parti ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, condanna la parte Controparte_1
convenuta al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 1.226,08 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a.s. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.


Condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
989,04 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a.s. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. GANCI FABIO e MICELI
WALTER, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/08/2024 le ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento in loro favore della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in cui hanno prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo CP_1
determinato.
In particolare, deducevano che detto elemento retributivo non era stato loro corrisposto perché avevano prestato servizio con supplenze temporanee, non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno, e che la condotta dell'Amministrazione convenuta viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Chiedevano, quindi, la condanna del al pagamento dell'importo CP_1
corrispondente, quantificato in ricorso.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di
dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Le ricorrenti deducono di aver svolto attività di docente alle dipendenze del
convenuto in forza di diversi contratti a tempo determinato e CP_1
rivendicano in questa sede il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti non corrisposta per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
Orbene, la domanda relativa alla retribuzione professionale docenti appare fondata e va pertanto accolta, in particolare, per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo
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