Trib. Palermo, sentenza 28/08/2024, n. 4336
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15477/2021 promossa da:
Curatela del fallimento di “Bellavista s.r.l.” rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Pensabene
Attrice
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE “CIVICO DI CRISTINA- BENFRATELLI” DI PA
NA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ribaudo
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del
29.3.2024.
MOTIVI della DECISIONE
La Curatela del fallimento di Bellavista s.r.l. ha convenuto in giudizio l'NA
“Civico di Cristina-Benfratelli” esponendo:
- di aver concluso in data 23.10.2024, all'esito della relativa procedura di gara, con detta amministrazione il contratto di appalto avente ad oggetto la “progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area del pronto soccorso del padiglione delle emergenze del P.O. Civico”;
- che in esecuzione di detto contratto, all'esito di alcune conferenze di servizi, e dell'ordine di servizio del 2.4.2015 (sollecitato dalla stessa appaltatrice a fronte
dell'inerzia della stazione appaltante), aveva consegnato in data 15.6.2015il progetto esecutivo dell'opera;
- detto progetto, pur avendo ricevuto il parere favorevole del RUP, del Vigili del Fuoco
e dell'ASP, non era mai stato validato dall'amministrazione, come invece previsto nel contratto;
- era poi intervenuta la sentenza del CGA del 23.10.2015 con la quale era stato annullato il decreto di aggiudicazione e dichiarata l'inefficacia del contratto concluso tra le parti con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di €. 109.752,23 quale compenso della prestazione resa e consistente nella redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Non costituiva ostacolo al riconoscimento del compenso previsto la sentenza resa nel giudizio promosso nei confronti dell'NA dai professionisti incaricati di redigere il progetto, in quanto la pronuncia di rigetto ivi espressa si fondava sul difetto di legittimazione degli attori e non anche sull'insussistenza del debito dedotto in capo all'NA.
Ha evidenziato come la declaratoria di inefficacia disposta dal giudice amministrativo non valeva a far venir meno il diritto al compenso per l'attività espletata in esecuzione del contratto concluso tra le parti in quanto tale statuizione aveva avuto espressa efficacia ex nunc con conseguente salvezza delle prestazioni già eseguite. Doveva quindi applicarsi il principio previsto dall'art. 1453 c.c. in tema di risoluzione del contratto, che assicura, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di risoluzione, il diritto al risarcimento del danno, nonché la previsione di cui all'art. 135 del d.lgs.
163/2006.
Né poteva escludere il diritto al compenso il fatto che l'amministrazione non aveva proceduto all'approvazione del progetto in quanto detta omissione integrava gli estremi della violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo parte convenuta strumentalmente omesso di provvedervi allo scopo di sottrarsi alla conseguente obbligazione di pagamento dell'attività eseguita.
In via subordinata ha spiegato domanda di ingiustificato arricchimento, in relazione all'utilità illegittimamente conseguita dall'amministrazione per effetto dell'esecuzione della prestazione.
NA si è costituita in giudizio domandando il rigetto della domanda.
Secondo la convenuta la pronuncia citata da parte attrice e resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio promosso dai professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, aveva escluso la sussistenza del diritto dell'appaltatore a conseguire il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15477/2021 promossa da:
Curatela del fallimento di “Bellavista s.r.l.” rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Pensabene
Attrice
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE “CIVICO DI CRISTINA- BENFRATELLI” DI PA
NA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ribaudo
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del
29.3.2024.
MOTIVI della DECISIONE
La Curatela del fallimento di Bellavista s.r.l. ha convenuto in giudizio l'NA
“Civico di Cristina-Benfratelli” esponendo:
- di aver concluso in data 23.10.2024, all'esito della relativa procedura di gara, con detta amministrazione il contratto di appalto avente ad oggetto la “progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento dell'area del pronto soccorso del padiglione delle emergenze del P.O. Civico”;
- che in esecuzione di detto contratto, all'esito di alcune conferenze di servizi, e dell'ordine di servizio del 2.4.2015 (sollecitato dalla stessa appaltatrice a fronte
dell'inerzia della stazione appaltante), aveva consegnato in data 15.6.2015il progetto esecutivo dell'opera;
- detto progetto, pur avendo ricevuto il parere favorevole del RUP, del Vigili del Fuoco
e dell'ASP, non era mai stato validato dall'amministrazione, come invece previsto nel contratto;
- era poi intervenuta la sentenza del CGA del 23.10.2015 con la quale era stato annullato il decreto di aggiudicazione e dichiarata l'inefficacia del contratto concluso tra le parti con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di €. 109.752,23 quale compenso della prestazione resa e consistente nella redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Non costituiva ostacolo al riconoscimento del compenso previsto la sentenza resa nel giudizio promosso nei confronti dell'NA dai professionisti incaricati di redigere il progetto, in quanto la pronuncia di rigetto ivi espressa si fondava sul difetto di legittimazione degli attori e non anche sull'insussistenza del debito dedotto in capo all'NA.
Ha evidenziato come la declaratoria di inefficacia disposta dal giudice amministrativo non valeva a far venir meno il diritto al compenso per l'attività espletata in esecuzione del contratto concluso tra le parti in quanto tale statuizione aveva avuto espressa efficacia ex nunc con conseguente salvezza delle prestazioni già eseguite. Doveva quindi applicarsi il principio previsto dall'art. 1453 c.c. in tema di risoluzione del contratto, che assicura, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di risoluzione, il diritto al risarcimento del danno, nonché la previsione di cui all'art. 135 del d.lgs.
163/2006.
Né poteva escludere il diritto al compenso il fatto che l'amministrazione non aveva proceduto all'approvazione del progetto in quanto detta omissione integrava gli estremi della violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo parte convenuta strumentalmente omesso di provvedervi allo scopo di sottrarsi alla conseguente obbligazione di pagamento dell'attività eseguita.
In via subordinata ha spiegato domanda di ingiustificato arricchimento, in relazione all'utilità illegittimamente conseguita dall'amministrazione per effetto dell'esecuzione della prestazione.
NA si è costituita in giudizio domandando il rigetto della domanda.
Secondo la convenuta la pronuncia citata da parte attrice e resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio promosso dai professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, aveva escluso la sussistenza del diritto dell'appaltatore a conseguire il
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