Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 6966/2018 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6966/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.

TRA
MA SO (C.F, [...]);
UE SO
(C.F., [...]);
AR SO (C.F.,
[...]);
LE SO (C.F., [...]);

CE SO, (C.F., [...]);
MA
SO (C.F. [...]);
VA LG SO (C.F.,
[...]);
SA SO (C.F., [...]);
con il patrocinio dell'avv. Rocco Marino, elettivamente domiciliati in Lucera
(FG) - Via Appulo Sannitica 83 – presso il citato difensore
ATTORI
CONTRO
SV LL (C.F., [...]);
NA
LL, (C.F. [...])
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: invalidità/inefficacia contrattodonazione ed altro.


CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice per l'udienza del 02.10.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, SO RI,
UE, CE, OV GA, IA, RI, IC, NE, in qualità di eredi legittimi del de cuius SO IG, hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, i germani AN SV e
NA, chiedendone di dichiarare la nullità dell'atto di donazione concluso, il 27.12.2016, a rogito notaio Federico Di Biase di Lucera del rep.
n. 10, racc. n. 84, dalla AN NA in favore del di lei fratello
SV.
Segnatamente, gli attori hanno esposto:
• che la dichiarazione della donante, AN NA, relativa all'acquisto della proprietà dei fondi (siti in Comune di Lucera, c.da
Cimino foglio 14 p.lle 146,158, 82,125,128,131,132,134,152) per usucapione è falsa, poiché i beni in questione non sarebbero mai stati oggetto di possesso della medesima, bensì nella disponibilità giuridica
e materiale del proprietario, ovvero di SO IG, dante causa di parte attorea;
che la donante non risulta essere divenuta proprietaria dei suddetti beni per acquisto a titolo originario ex art. 1159 c.c.;

• che i fondi sopracitati sono stati acquistati da SO IG, con atto a rogito notaio Gaetano Maulucci del 20.05.1983;
• che il dante causa degli attori, SO IG, con scrittura privata del
13.04.2002 prometteva in vendita i fondi in oggetto in favore di
AN SV, il quale si impegnava ad acquistarli pagando parzialmente il corrispettivo del prezzo di vendita mediante tre versamenti per l'importo complessivo di euro 150.000,00, risultando debitore della somma residua di € 4.937,00;

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• che, successivamente, con comodato verbale, del 10.10.2005 e scadenza del 09.10.2022, SO IG ha riconosciuto ad SV la detenzione materiale per coltivare i suddetti fondi in capo a AN
SV, con ufficiale denuncia del relativo contratto;

• che in data 26.02.2018 gli attori, aventi causa per successione del
SO, hanno presentato domanda di mediazione Prot. n. 166/2018 ai sensi del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., presso l'Organismo di
Mediazione del Foro di Foggia;
e all'incontro del 23.03.2018, i convenuti regolarmente avvisati con racc. del 08.03.2018 non si sono presentati;
ne veniva, quindi, redatto verbale negativo.
Gli attori hanno quindi chiesto, in conclusione: “-accertare e dichiarare che la sig.ra NA LL non ha mai posseduto in maniera continua ed interrotta ultraventennale i fondi siti in Comune di Lucera, c.da Cimino foglio
14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, pertanto non ne ha acquisto la proprietà per usucapione;
-per l'effetto dichiarare la simulazione assoluta e/o

l'assenza di qualsiasi effetto giuridico del contratto di donazione del
27.12.2016 concluso tra la sig.ra NA LL ed il sig. SV
LL a rogito notaio Federico Di Biase di Lucera del Rep n. 108, Racc
n. 84, rispetto agli odierni attori;- INOLTRE, HANNO CHIESTO: -accertata la qualità di eredi del sig. IG SO degli odierni attori;
-condannare il sig. SV LL alla restituzione dei fondi acquistati per effetto del detto contratto e meglio precisati nella superiore esposizione, Comune di

Lucera, c.da Cimino foglio 14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c.;
-condannare il sig. SV LL al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di detenzione illegittima dei predetti fondi e per ogni anno successivo a far data dall'apertura della successione del sig. IG SO il

16.08.2016, sino alla restituzione effettiva. -condannare il sig. SV
LL al pagamento della somma di € 36.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla superiore esposizione
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dovute al ritardo della stipulazione del definitivo;
-vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Marino
”.
All'udienza del 06.9.2019, il G.I. ha dichiarato la contumacia dei resistenti,
NN NA e SV, non costituitisi, né comparsi, benché ritualmente citati.
Con memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. n. 1 c.p.c., gli attori, riportandosi integralmente alle richieste di cui all'atto introduttivo, HANNO
ULTERIORMENTE PRECISATO E CHIESTO:
• che fosse accertata (in aggiunta o in alternativa a quanto già richiesto, ma per le stesse ragioni) l'inefficacia assoluta, nei loro confronti, dell'atto di donazione del 27.12.2016;

• che, specificamente, AN NA avrebbe per tutte le già esposte ragioni, disposto di un bene a non domino;

• che i fondi in oggetto sono stati, negli anni in questione, detenuti e coltivati da AN SV, traendone profitto, ufficialmente promissario acquirente e comodatario alla luce della manifestata volontà dispositiva dell'unico effettivo titolare degli stessi, il SO come risulta dalla documentazione in atti (scrittura privata e denuncia di comodato);
che quindi il titolo per la disponibilità materiale dei terreni da parte del convenuto non è rinvenibile nella donazione, a non domino, disposta da NA, altra convenuta, solo formalmente donante, la quale non ne ha mai acquistato la titolarità e quindi non era legittimata a trasferirla.
Gli attori hanno, quindi, nuovamente concluso come di seguito: ”-accertare e dichiarare che la sig.ra NA LL non ha mai posseduto in maniera continua ed interrotta ultraventennale i fondi siti in Comune di
Lucera, c.da Cimino foglio 14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, pertanto non ne ha acquisto la proprietà per usucapione;
-per l'effetto dichiarare la simulazione assoluta e l'assenza di qualsiasi effetto giuridico del contratto di donazione del 27.12.2016 concluso tra la sig.ra NA

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LL ed il sig. SV LL a rogito notaio Federico Di Biase di
Lucera del Rep n. 108, Racc n. 84, rispetto agli odierni attori;-rilevare
d'ufficio la predetta nullità;
INOLTRE: -accertata la qualità di eredi del sig.
IG SO degli odierni attori;
-condannare il sig. SV LL alla restituzione dei fondi acquistati per effetto del detto contratto e meglio precisati nella superiore esposizione, Comune di Lucera, c.da Cimino foglio

14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, ai sensi e per gli effetti dell'art.
533 c.c.;
-condannare il sig. SV LL al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di detenzione illegittima dei predetti fondi e per ogni anno successivo a far data dall'apertura della successione del sig. IG SO il 16.08.2016, sino alla restituzione effettiva. -condannare il sig. SV LL al pagamento della somma di € 36.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla superiore esposizione dovute al ritardo della stipulazione del definitivo;
-condannare i convenuti ad una somma equitativamente determinata per i danni causati agli attori a causa della stipulazione di un atto inefficace;
-vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Marino
”.
I convenuti non si sono costituiti sebbene ritualmente citati e se ne deve, pertanto, confermare la contumacia.
La causa è stata istruita con attività di produzione documentale;
con note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 02 ottobre 2024, la parte ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, nel merito, le domande formulate sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti di quanto di ragione.
1. Domanda di accertamento della non veridicità del dichiarato acquisto per usucapione da parte di NA in ordine ai fondi oggetto di causa e conseguenti invalidità del contratto di
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donazione posto in essere, asseritamente, a non domino dalla stessa in favore del fratello SV.
Nell'ordine logico giuridico, le domande formulate da parte attrice nel presente procedimento attengono all'accertamento della non veridicità dell'acquisto per usucapione posto a fondamento e presupposto della donazione impugnata, con le conseguenti invocate invalidità che ne derivano.
Nello specifico, la parte attrice asserisce l'insussistenza e la non veridicità dell'acquisto per usucapione vantato e dichiarato dalla convenuta e posto a fondamento del contratto di donazione, stipulato in data 27.12.2016, tra i germani AN NA e SV. Nel suddetto contratto, la AN
NA disponeva il trasferimento dei fondi, siti nel Comune di Lucera, in favore del fratello SV, dichiarandosi proprietaria a titolo originario per usucapione ex art. 1159 c.c. dei medesimi. La dichiarazione della donante risulterebbe falsa poiché la AN non avrebbe mai esercitato alcun possesso sui fondi in questione, non potendone, di tal guisa, conseguire la proprietà per intervenuta usucapione. La AN, pertanto, difetterebbe di legittimazione a disporre (rectius: a donare) e, dunque, avrebbe disposto di un bene di cui non era titolare e specificamente di un bene altrui.
Parte attrice ha fornito prove documentali in riscontro alla dedotta ricostruzione storica dei fatti. Specificamente, il difetto di legittimazione a donare della AN NA (o meglio l'insussistenza
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