Trib. Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 162

TRIB Sassari
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Sassari
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 162
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 162
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

RG 1719/2023

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Bazzoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Principessa Jolanda n. 44;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;

CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 27.11.2023 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- 2019/2020 dal 11/10/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;

- 2020/2021 dal 15/10/2020 al 30/06/2021 per 18 ore settimanali;

- 2021/2022 dal 10/09/2021 al 30/06/2022 per 18 ore settimanali;

- 2022/2023 dal 09/09/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;

- 2023/2024 dal 08/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;

2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.

3. Parte attrice in corso di causa ha poi allegato la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto a far data dal 06/09/2024 e fino al
30/06/2025 per 18 ore settimanali, richiedendo l'attribuzione della Carta del docente anche per l'a.s. 2024/2025.

4. La causa, dichiarata la contumacia del Controparte_1
e documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-
[...]
ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.

7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

8. L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicché, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M.
28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

9. Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), con ciò normando la regola dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio.
10. Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione
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giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In
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