Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2024, n. 1383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2024, n. 1383
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 1383
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1184/2022 R.G.
PROMOSSA
DA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Maiorana e Laura Calì, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. Francesco
Cipolla.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell pro-
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Butera ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_3
, con sede in Via Caltanissetta n. 2/E, Palermo.
[...]
, in persona Controparte_4
dell'Assessore pro-tempore.
- RESISTENTI

1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2022, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Evidenziava, infatti, di non aver goduto dei miglioramenti economici connessi all'anzianità di servizio, che invece, in sede di stipula del contratto integrativo regionale di categoria, erano stati riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità professionale mensile, ovvero le somme corrispondenti ai miglioramenti economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata presso gli Enti resistenti di questo giudizio, come descritto nella parte narrativa del presente ricorso, per i motivi e le ragioni spiegate nella medesima parte narrativa e per tutte le altre che il Giudice vorrà ravvisare;
condannare
l'Amministrazione resistente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018
(Deliberazione della Giunta regionale siciliana nr. 387 del 19.10.2018) e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso,
2 nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
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