Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 98

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 98
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 98
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza del 10.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8039/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dibitonto Marco RICORRENTE Parte_1
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi
[...]
ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2023, il ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, in qualità di docente, in virtù di CP_3
plurimi contratti di supplenze brevi indicate in ricorso – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, lamentando di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti e rassegnando le seguenti conclusioni: “accerti e dichiari che la Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi riportati nella premessa, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del pro - Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per i periodi riportati nella premessa, avendo interrotto la prescrizione in data 19.09.2023”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 6


Con memoria del 30.01.2024 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_3 sottolineando come “Per la determinazione del quantum si considerino le assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento dell'indennità accessoria e l'effettivo orario di insegnamento prestato” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “-dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti;
- la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa - istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta - è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stata docente temporanea nell'a.s.
2019/2020 (dall'11.10.2019 al 24.10.2019, dal 7.12.2019 al 7.03.2020, dal 12.02.2020 al 24.02.2020 e dal 25.02.2020 al 10.03.2020) e 2020/2021 (dal 23.10.2020 al 29.10.2020 e dal 15.02.2021 al
3.05.2021) e che, durante detti periodi, non abbia percepito la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. Lav., 27.7.2018, n. 20015;
Cass., Sez. Lav., n. 33140/19 e
n. 34546/19 e, più recentemente, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6293 del 05/03/2020) che di merito
(v., ex plurimis, Trib. Torino 8.7.2019, n.1169;
Trib. Milano 28.09.2019, n. 1634), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi