Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 4769/2023 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4769/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/12/2024
TRA
DI LO NN UC, c.f.: [...], in proprio e quale genitrice dei minori D'RS NO e D'RS MA, nonché i sigg.ri
D'RS NO, RU RI TE e D'RS RA, elett.te dom.ti alla VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'Avv. MARINELLI LUIGI, c.f.: [...], dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
PROVINCIA DI FOGGIA IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPPRESNETANTE PRO TEMPORE, c.f.: 00374200715, elett.te dom.to alla CORSO ROMA 10, FOGGIA, presso lo studio dell'Avv. MARI MARIA
LAURA, c.f.: [...], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt.
132 cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l.
69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità in ordine ai fatti di causa in capo alla convenuta con conseguente richieste plurime di risarcimento danni. Specificamente, parte attrice ha concluso chiedendo: “ 1) accertare e dichiarare per tutti i fatti narrati in premessa la responsabilità della Provincia di Foggia in persona del suo legale rappresentante pro tempore per il decesso del sig. D'RS LF occorso in data 4.12.2019;
2) accertare e dichiarare che agli attori spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale, comprensivi dei danni morali, subiti a seguito della morte del congiunto quantificati complessivamente in €

1.608.298,80 o in quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, così specificatamente indicati: alla sig.ra Di AR NN LU, moglie, la somma di € 294.201,00;
ai figli minori D'RS NO e D'RS

MA rispettivamente, ad ognuno, la somma di € 294.201,00;
al padre del defunto, D'RS NO, la somma di € 274.587,60;
alla madre, sig.ra

RU RI TE, la somma di € 284.394,30;
alla sorella, D'RS

RA, la somma di € 166.713,90;
2) conseguentemente condannare la

Provincia di Foggia in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore degli attori la predetta somma di risarcimento di €
1.608.298,80, come innanzi specificata, o la maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
3) accertare che i danni patrimoniali subiti dagli attori per le spese funerarie ammontano ad € 2.000,00 e pertanto condannare la convenuta Provincia di Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma di € 2.000,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, in favore degli stessi, 4) accertare che il danno materiale subito

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dall'attore D'RS NO proprietario dell'autovettura Citroen CA tg CZ 482
RJ è pari ad € 3.000,00, come indicato in premessa, e quindi condannare la stessa Provincia di Foggia in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di questi detta somma di € 3.000,00 quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
5)condannare la convenuta Provincia di Foggia in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese ed onorari di causa.
”.
Parte convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda all'uopo contestando in fatto ed in diritto le pretese di controparte. In rito, è stata eccepita la nullità della domanda per totale genericità dell'azione e poi il rigetto nel merito.
In rito, va disattesa la sollevata eccezione di nullità della citazione essendo gli elementi costitutivi del petitum e della causa petendi presenti e delineati nell'atto introduttivo, rendendo di tal guisa possibile altresì
l'esercizio pieno del diritto di difesa, che risulta difatti essere stato compiutamente esercitato. In sostanza, le carenze evidenziate da parte convenuta possono al più avere un rilievo nel merito della controversia, ove non risulti sufficientemente assolto l'onere di allegazione incombente sulla parte ai fini dell'accoglimento delle relative pretese, ma non possono condurre ad una declaratoria di nullità della citazione, la cui eccezione in questa sede va disattesa per le ragioni esposte.
Sempre in rito, va poi disattesa la sollecitata CTU dinamico- ricostruttiva del sinistro. Difatti, la CTU quale strumento a disposizione del
Giudice non costituisce un mezzo di prova sostitutivo dell'onere incombente sulla parte di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie invocata. Difatti, la nomina dell'ausiliario può essere disposta solo ove sussistano le allegazioni e fonti di prova in base alle quali poter elaborare un incarico rispetto a questioni eminentemente tecniche, ma in ordine alle quali il dato fattuale risulta aver già fatto ingresso nel giudizio sia in punto di
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allegazione che di prova sulla base del principio dispositivo. Per le ragioni di merito che si vanno ad esporre emerge come la sollecitata CTU dinamico- ricostruttiva del sinistro appaia esplorativa oltreché superflua ai fini della decisione, dovendosi sul punto confermare il provvedimento istruttorio già assunto.
Nel merito il richiesto accertamento della responsabilità della convenuta in ordine ai fatti causa risulta infondato con conseguente rigetto di tutte le domande formulate nel presente giudizio.
Parte attrice agisce in giudizio nei confronti della provincia deducendo che il giorno 4.12.2019, alle ore 11:30 circa, sulla S.P. 142 (ex S.S.16 ter) al
Km 42 + 800, il sig. D'RS LF, nel mentre era alla guida dell'autovettura Citroen C4 tg CZ 482 RJ, di proprietà del
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