Trib. La Spezia, sentenza 15/03/2024, n. 116

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 15/03/2024, n. 116
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 116
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice M V, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1132/22 RGL promossa da
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante con sede alla Spezia e domicilio eletto ivi in via Parte_2 del Carmine 7 presso lo studio dell'avv. T B che quale socio della tra Avvocati la Controparte_1
rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (PEC Email_1
opponente contro
c.f. , residente Controparte_2 C.F._1
alla Spezia, con domicilio eletto ivi in via Vittorio Veneto 245 presso lo studio dell'avv. V B (PEC e dell'avv. C Email_2
C (PEC che la rappresentano e difendono Email_3
per procura depositata in via telematica con la comparsa di risposta convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “Accogliere la presente opposizione per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto revocando integralmente il decreto ingiuntivo n. 236/22, conseguentemente da dichiararsi nullo e privo di qualsivoglia efficacia. Con vittoria di spese e di compenso di lite.
Per l'opposto: “Respingere l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 236/2022. In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la Opponente al
1

pagamento in favore dell'Opposto della somma di € 1548,22 oltre interessi e rivalutazione relativa alla mensilità di gennaio 2022 comprensiva di ferie e permessi non goduti. Con vittoria dei compensi professionali di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo in data 4.10.2022 il Tribunale della Spezia ha ingiunto a di pagare a , Parte_1 Controparte_2
già suo dipendente che si era dimesso per giusta causa il 21.1.2022, la somma di € 8.493,59 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di procedura), di cui € 4.302,19 per retribuzione di dicembre 2021 e tredicesima mensilità, € 1.548,32 per retribuzione di gennaio 2022, € 4.344,89 per trattamento di fine rapporto, dedotta la somma di € 1.701,81 già percepita.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 13.10.2022 (data indicata in ricorso in opposizione e non contestata).

1.1. Con ricorso depositato il 21.11.2022 ha proposto Parte_1
opposizione e, premesso che il lavoratore aveva concluso due transazioni con
(committente obbligata in solido) relative all'intero credito, Parte_3
ha dichiarato di volerne profittare e ha pertanto eccepito che nulla era più dovuto. Ha poi eccepito che non poteva aver lavorato a gennaio CP_2
2022, perché era receduta dall'appalto il 18.12.2021, e che non Parte_3
sussisteva alcuna giusta causa di dimissioni.

1.2. Il lavoratore resiste all'opposizione, eccependo che nell'accordo con
non aveva avuto assistenza sindacale effettiva perché il Parte_3
sindacalista era intervenuto soltanto come conciliatore, che non era stato informato delle somme che gli sarebbero effettivamente spettate, che anzi era stato fuorviato e indotto a credere che avrebbe potuto recuperare il credito residuo nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso, ha eccepito che si trattava di una transazione nulla per mancanza di res litigiosa e di reciproche concessioni e annullabile per mancata consapevolezza delle somme a cui stava rinunciando e comunque per errore e per dolo, dato che, se avesse saputo che le sue spettanze ammontavano a € 10,195,40, non avrebbe accettato la sola somma di € 1.701,81 a tacitazione di ogni pretesa;
in ulteriore subordine ha contestato che l'atto contenesse una rinuncia e ha inoltre dato atto di averlo tempestivamente impugnato con la notifica del decreto
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ingiuntivo. In estremo subordine, ha osservato che la retribuzione di gennaio
2022 era esclusa dalla transazione, dato che in quel mese, come ammesso dalla stessa opponente, l'appalto era cessato e la responsabilità solidale di
non sussisteva. Parte_3

2. Il lavoratore risulta essersi dimesso il 21.1.2022.
L'accenno dell'opponente alla mancanza di una giusta causa di dimissioni è del tutto irrilevante, visto che nessuna delle due parti domanda l'indennità sostitutiva del preavviso.

2.1. L'opponente non ha allegato che il rapporto fosse cessato in data anteriore.
Finché il rapporto di lavoro non è cessato, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di una causa non imputabile che faccia venir meno il suo obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione ordinaria.
Non è a tal fine sufficiente il fatto che l'appalto a cui il lavoratore era addetto sia cessato sin dal 18.12.2021: questa cessazione, di per sé e in assenza di altri elementi, non comporta affatto inutilità della prestazione lavorativa;
in particolare, la sola mancanza di lavoro non libera il datore di lavoro dall'obbligo di retribuire i dipendenti.

2.2. A ciò va aggiunto che la deduzione, svolta all'udienza del 3.2.2023, secondo cui il lavoratore si sarebbe dimesso il 20 o il 21 gennaio (come peraltro lo stesso ha documentato) e che fino a quel momento era CP_2
stato in ferie (il che per vero non esonererebbe il datore di lavoro dalla sua obbligazione retributiva, incidendo al limite soltanto sul diritto alla monetizzazione delle ferie residue asseritamente non godute) è tardiva.
La circostanza, poi, non è accompagnata da tempestiva offerta probatoria: si tratterebbe infatti di prova diretta, e non di prova contraria (nel senso che si tratterebbe della prova di un fatto impeditivo nei confronti del diritto azionato in monitorio), e la si sarebbe dovuta quindi dedurre in ricorso.

3. Sono in atti due verbali di conciliazione in sede sindacale stipulati fra il lavoratore e la (pacificamente committente e responsabile Parte_3
in solido con il datore di lavoro, almeno fino al 18.12.2021).

3.1. Il primo risale al 22.12.2021 e riguarda le retribuzioni di settembre, ottobre
e novembre 2021 che non sono oggetto di causa;
in tale verbale, anzi, si fa
3
espressa riserva di richiedere le spettanze di dicembre 2021, la tredicesima mensilità e il TFR.
Questo primo verbale, quindi, è irrilevante in causa.

3.2. Il secondo risale all'11.5.2022.
Questo secondo verbale è stato stipulato presso la sede di (“eletta Parte_3 temporaneamente sede conciliativa”) davanti al conciliatore sig. Pt_4
designato dalla O.S. Org_1
In tale verbale si dà atto che il lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa in favore di nell'ambito di un appalto commesso
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