Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 774

TRIB Nola
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Nola
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 774
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 774
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

R.G. 155/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155 dell'anno
2024 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. e P.I.: 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 10.01.2024, dall'Avv. Vincenzo Lieto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino alla Via Annarumma n. 25;
-APPELLANTE-
CONTRO
LA HI ON
-APPELLATO CONTUMACE-
E
COMUNE DI CASAVATORE (C.F.: 00605360635), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. William Esposito, unitamente al quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, ubicata in Piazza Gaspare di Nocera 1;
-APPELLATO - Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2356/2023 resa dal Giudice di Sant'Anastasiain materia di opposizione a estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata.
Svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione volto all'accertamento negativo ed alla declaratoria di prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 07120150023537054, La EC ON convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di sant'Anastasia l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e il
Comune di Casavatore al fine di chiedere l'accertamento dell'insussistenza e della infondatezza delle pretesa creditoria, conseguente al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del C.d.S. dell'anno 2015 per omessa notifica della cartella, per intervenuta prescrizione e decadenza dell'amministrazione dal diritto di recuperare le somme a ruolo.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza della suddetta cartella mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell'Agenzia delle
Entrate- Riscossione.

1.1 Nel contraddittorio con gli enti convenuti, con sentenza n. 2356/2023 il Giudice di Pace di sant'Anastasia, affermata la propria competenza e declinata l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, accolse l'opposizione ritenendo prescritto il credito ed annullò la cartella di pagamento impugnata, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell'attore.

2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto ruolo.
Ha, quindi, concluso - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza censurata - per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

3. Sì è costituita in questa fase anche il Comune di Casavatore, sostenendo l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo o in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite.

4. Nonostante la ritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello non si è, invece, costituito l'appellato, La EC ON, di cui ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.


5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.

1. In via preliminare, deve essere declinata l'ammissibilità dell'appello, per essere lo stesso stato tempestivamente notificato in data 3.01.2024 nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327
c.p.c.
rispetto alla pubblicazione della sentenza in data 4 luglio 2023 (non applicandosi nella specie la sospensione feriale in considerazione della natura del giudizio) ed iscritto al ruolo nei successivi dieci giorni.

1.1. Sotto altro profilo, va affermata la certa ammissibilità del gravame, benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte
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