Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2024, n. 2809

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2024, n. 2809
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2809
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 9303/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9303/2015 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to TARTAGLIONE GIACOMO presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;

RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DEL BENE SALVATORE presso cui elettivamente CP_1
domicilia;

RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con ricorso depositato in data 14.12.2015, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in Marcianise (CE) il 24.08.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 27.11.2002), (il 25.11.2011) adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse Per_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente il quale, dedito all'uso di sostante stupefacenti, si era sempre disinteressato della famiglia, sia economicamente che moralmente.
Chiedeva pertanto l'addebito della separazione al resistente, l'assegnazione della casa coniugale, Per_ l'affido esclusivo delle figlie e con regolamentazione del diritto di visita presso i Servizi Per_2
Sociali e un assegno di mantenimento in loro favore a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
In data 12.12.2016 parte ricorrente compariva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, il Presidente, con ordinanza del 21.12.2016, autorizzava i coniugi a vivere separati
e disponeva i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, prevedendo l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale, incontri protetti col padre presso i Servizi Sociali e un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
Si costituiva in data 17.03.2017 parte resistente, il quale rappresentava di trovarsi presso una comunità di recupero per tossicodipendenti per intraprendere un percorso di disintossicazione e di rieducazione personale e pertanto chiedeva di poter incontrare i figli minori presso la struttura, considerando le difficoltà logistiche ed economiche derivanti dagli incontri presso i Servizi Sociali di
Marcianise. Chiedeva inoltre la sospensione momentanea dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli, non trovandosi nelle condizioni di poter lavorare. Rappresentava che vi era stata una breve riconciliazione tra le parti, dalla quale, in data 26.12.2016, era nato . Persona_3
All'udienza del 13.06.2017, ad integrazione e modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva disposto l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio versando alla Per_3
ricorrente anche la somma di euro 100,00 mensili oltre le spese straordinarie al 50%. Il Giudice istruttore disponeva altresì che, ad incontri alterni presso i Servizi Sociali, potesse partecipare anche la nonna paterna dei minori, onde verificare la possibilità di liberalizzare progressivamente gli incontri e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.

All'udienza del 12.02.2019 il difensore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status ed il giudice riservava la causa alla decisione del Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1557/2019 pubblicata in data 29.05.2019 il Collegio dichiarava la separazione tra i coniugi e disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia definitiva sulle statuizioni accessorie.
Escussi i testimoni, la causa era rinviata su richiesta delle parti per bonario componimento.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd. cartolare dell'8.3.2022, parte ricorrente si riportava alle richieste istruttorie ed in particolare chiedeva ammettersi c.t.u. medica alla quale demandare l'accertamento delle condizioni o meno, di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi