Trib. Napoli, sentenza 13/09/2024, n. 5731
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. M L, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter, c.p.c., in data 13.9.2024, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 11522/2023 R.G, promossa da: rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv. A P;
contro in persona del legale rappresentate p.t., Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. G I;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/6/2023, l'istante chiedeva accertarsi, in ragione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e, per l'effetto, condannarsi l' CP_2
[...] al pagamento in proprio favore dell'importo di € 5.068,38 essi, relativo al periodo compreso tra il 01.11.2018 e il 31.12.2022, in via subordinata chiedeva altresì accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario.
Esponeva di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, dal
1.9.1990 e di essere inquadrato come Collaboratore Prof. San.
Infermiere, categoria D6. Evidenziava di essere turnista e che la propria prestazione lavorativa era articolata su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette. Dichiarava che sia il turno mattutino che quello pomeridiano, entrambi di 6 ore, si svolgevano rispettivamente il primo dalle ore 08.00 alle ore 14.00, il secondo dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
mentre il turno di notte era di 12 ore e si volgeva dalle ore 20.00 alle ore 08.00. Deduceva altresì di aver percepito l'indennità di turno prevista dall'art. 44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995, indennità giornaliera correlata all'effettiva presenza pari ad €. 4,38.
Dichiarava altresì che, fino al 01.04.2011, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la propria prestazione lavorativa, gli aveva riconosciuto anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL
20 settembre 2001.
Esponeva altresì che dal 01.04.2011, per la prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva più a riconoscergli il riposo compensativo e la summenzionata maggiorazione.
Evidenziava, a sostegno della propria tesi, che dopo il 1.4.2011 aveva svolto la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e secondo vari turni ma non aveva mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione di tale prestazione lavorativa.
ין Controparte_2In data 26.02.2024, ritualmente costituitasi, preliminarmente eccepiva l'avvenuta decadenza del diritto rivendicato dal ricorrente e parimenti evidenziava la prescrizione delle somme richieste dallo stesso, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva così decisa in data 13.9.2024
La domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che le eccezioni di prescrizione e di decadenza