Trib. Grosseto, sentenza 29/05/2024, n. 230

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 29/05/2024, n. 230
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 230
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 29 maggio 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 69 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , residente in [...] C.F._1
20/D, ma elettivamente domiciliato in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Renata Mentasti e dal dr. Lorenzo
Felicioni, funzionario delegato dell' . Org_1
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, contrariis reiectis: accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico aggiuntivo assegnato al ricorrente nonché l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla convocazione per
l'incarico annuale per qualifica assistente tecnico, condannare il al risarcimento CP_1
della relativa retribuzione al netto della retribuzione percepita, pari a 11.597,04 € o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ferie non godute, tredicesima mensilità oltre il tfr.
In ogni caso con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 10.02.2023 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, rappresentando: i) di svolgere attività lavorativa in qualità di assistente tecnico nell'area 08, profilo ATA, in servizio con contratto fino al 30-6 presso l' Org_2
di Monte Argentario per n. 12 ore settimanali con
[...] decorrenza 12 settembre 2022 (doc. 1);
ii) che al momento della stipula del suddetto contratto, il Dirigente scolastico proponeva la stipula di un contratto di supplenza avente la medesima decorrenza giuridica fino al
30/6 per lo svolgimento della mansione di assistente tecnico per n. 18 ore settimanali, a completamento dell'orario iniziale;
iii) che accettava stipulando dapprima il 12 settembre il contratto con spezzone di 12 ore settimanali e in pari data veniva stipulato ulteriore contratto con decorrenza 13 settembre 2022 e cessazione al 30 giugno 2023 (doc. 2);
iv) che tuttavia in data 7 ottobre 2022 riceveva il decreto (doc. 3) emesso dal D.S. dell'Istituto in cui prestava servizio che revocava il provvedimento di individuazione e di proposta contrattuale per l'incarico da assistente tecnico per n. 18 ore settimanali;
v) che a seguito della revoca dell'incarico di completamento, il ricorrente rimaneva parzialmente occupato;
vi) che inoltre perdeva la possibilità di accettare ulteriori convocazioni che si erano svolte nel frattempo per incarichi full- time, così come risulta dall'accesso agli atti promosso da cui si evince almeno una convocazione da parte del che non è stata Org_3
estesa al ricorrente (doc. 4);
vii) che per effetto della revoca del provvedimento di individuazione per l'incarico a completamento, sia per effetto dell'esclusione dalle ulteriori convocazioni, lo stesso subiva un sostanziale pregiudizio economico, identificato nella maggiore retribuzione che avrebbe potuto percepire ottenendo l'incarico full-time con cessazione al 31.8.23. Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente riportato.

2. Si è costituito il contestando in fatto Controparte_3
Cont e diritto l'avversa
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