Trib. Mantova, sentenza 29/11/2024, n. 941
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N. R.G. 346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MNTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G B Presidente
V M Giudice
E P Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA;
PARTE RICORRENTE
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MILANI MNUELA;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. quale curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
PARTE TERZA INTERVENUTA
***
pagina 1 di 12 Oggetto: riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) Disporre che il minore venga affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori;
2) Consentire una permanenza padre figlio in modalità libera con tempistiche crescenti seppure nell'ottica della gradualità, con previsione di possibilità di pernotti al raggiungimento di età del minore ritenuta adeguata dalla S.V.;
Siano calendarizzati gli incontri in modalità dettagliata e certa, e siano regolamentate altresì la permanenza durante i periodi di vacanza;
3) Dirsi obbligato il padre a corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova”.
Per parte convenuta: “In via principale:
1) Disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla sig.ra Persona_1 Controparte_1 con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso e con possibilità per la madre di assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
2) Disporsi che il sig. possa vedere il minore previo accordo con la Parte_1 Per_1 sig.ra e comunque una volta ogni quindici giorni per due ore, in spazio Controparte_1 neutro;
3) Disporsi a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_1 un assegno non inferiore ad € 350,00 mensili, tenuto conto delle potenzialità economica del ricorrente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale Mantova. La somma dovuta dal sig. a titolo di concorso nel mantenimento del minore dovrà essere Pt_1 soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Disporsi che l'Assegno Unico Universale sia attribuito integralmente alla sig.ra
[...]
. CP_1
4) Condannarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 10.353,78 pari al 50% delle spese dalla stessa sostenute per il figlio, dalla nascita fino al mese di maggio 2024, come da prospetti e documenti allegati (doc. n. 4, 5,
13 e 14).
5) Disporsi che il minore mantenga, ai sensi dell'art. 262 c.c., il cognome Persona_1 materno.
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 1) Disporsi l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti relativi al sig. Parte_1
2) Affidarsi incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di valutare la capacità genitoriale del sig. verificare le condizioni abitative paterne nel Parte_1 tempo di permanenza in Italia, fornire indicazioni circa il regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore maggiormente coerente con la tutela degli interessi di una crescita sana ed equilibrata di . Per_1
In ogni caso: con favore di spese e competenze professionali.”
Per la curatrice speciale del minore: “- IN VIA ISTRUTTORIA
1- Disporsi la rinnovazione dell'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente con espressa indicazione degli interventi da attuare con particolare riferimento alla capacità genitoriale delle parti, al loro sostegno psicologico, al sostegno psicologico del minore, alla redazione di un calendario di incontri protetti padre-figlio, alla verifica delle condizioni abitative italiane del padre al fine di valutare una liberalizzazione futura degli incontri protetti. Il Servizio dovrà, alla fine, fornire indicazioni sulle modalità di affidamento e collocazione del minore;
2- Ordinare al ricorrente la produzione in giudizio della propria completa ed aggiornata documentazione fiscale e bancaria nonché dei contratti di lavoro in essere e delle relative buste paga;
- NEL MERITO
1- Disporsi l'affidamento del minore sulla base delle indicazioni fornite dal Persona_1
Servizio Sociale con collocamento preferenziale dello stesso presso l'abitazione materna;
2- disporsi che il padre, alla fine del percorso indicato dal Servizio Sociale, possa incontrare il minore liberamente presso l'abitazione della madre e tenerlo con sé a fine settimana alterni presso la propria abitazione italiana compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, dal sabato mattina alla domenica sera prima di cena;
3- disporsi a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno adeguato alle necessità di quest'ultimo e alle capacità economiche del genitore da versarsi mensilmente e con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al rimborso nella misura del
50% delle spese straordinarie per il minore come da protocollo del Tribunale di Mantova.
Con rifusione delle spese della curatela ammessa al gratuito patrocinio come da nota che si deposita.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 250 c.c., ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'emissione di sentenza che tenesse luogo del consenso mancante dell'altro genitore, al fine di procedere al riconoscimento del figlio minore Controparte_1 nato fuori dal matrimonio in data 3.08.2019, da una relazione Persona_1 sentimentale con la resistente e riconosciuto solo dalla madre.
pagina 3 di 12 2. Parte resistente si è costituita regolarmente, opponendosi alla domanda attorea, e, in subordine, formulando domande riconvenzionali in merito alla regolamentazione dell'affido, del collocamento e del diritto di visita del minore, oltre che domande di contenuto economico aventi ad oggetto il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e la condanna del ricorrente alla rifusione del 50% delle spese sostenute per il mantenimento del minore, chiedendo comunque che il minore mantenga il cognome materno.
3. Stante la proposta opposizione, con conseguente possibile conflitto di interessi tra la resistente ed il figlio minore , il Tribunale ha nominato Controparte_1 Per_1
l'Avv. TARCHINI MRIA CHIARA quale curatrice speciale del minore.
4. Con sentenza parziale e non definitiva n. 41/2021 emessa l'8.01.2021 e pubblicata il
13.01.2021, è stato autorizzato a procedere al riconoscimento, quale Parte_1 proprio figlio, del minore con rimessione della causa in istruttoria al fine di Persona_1 assumere ogni ulteriore provvedimento previsto dall'art. 250 c. 4 c.p.c. all'esito della verifica dell'effettivo riconoscimento del minore da parte del ricorrente.
5. Accertato dunque l'intervenuto riconoscimento, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni indicate in epigrafe.
***
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore col Per_1 genitore non collocatario
7. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
8. Nel caso di specie, parte resistente ha allegato che il ricorrente avrebbe precedenti penali legati al traffico di stupefacenti, sia in Italia che in Germania;
che l'avrebbe totalmente abbandonata sia nel corso della gravidanza, finanche chiedendole di abortire, sia dopo la nascita di , mostrando assoluto distacco nei confronti del figlio, tanto da fuggire in Per_1
Germania subito dopo la nascita;
che i pochi contatti avuti dal ricorrente col bambino sarebbero avvenuti su sollecito della stessa resistente, stante il completo disinteresse del padre anche in merito alle informazioni sulla crescita del minore;
che egli non avrebbe mai neppure tentato di reperire una stabile occupazione e sistemazione in Italia e che comunque non avrebbe mai concorso al mantenimento del figlio.
pagina 4 di 12
Ha inoltre allegato che nel corso dell'ultima visita tra padre e figlio, i 22.10.2019, egli avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso, avendo riferito ai Servizi Sociali (cfr. relazione 3.05.2022) di essere stata finanche minacciata di morte dal ricorrente qualora non gli avesse consentito di vedere il minore e che, anche successivamente, egli avrebbe tenuto un comportamento prepotente ed offensivo nei suoi confronti (cfr. relazione del
22.12.2022).
La resistente ha sostenuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MNTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G B Presidente
V M Giudice
E P Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 346/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA;
PARTE RICORRENTE
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MILANI MNUELA;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. quale curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
PARTE TERZA INTERVENUTA
***
pagina 1 di 12 Oggetto: riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) Disporre che il minore venga affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori;
2) Consentire una permanenza padre figlio in modalità libera con tempistiche crescenti seppure nell'ottica della gradualità, con previsione di possibilità di pernotti al raggiungimento di età del minore ritenuta adeguata dalla S.V.;
Siano calendarizzati gli incontri in modalità dettagliata e certa, e siano regolamentate altresì la permanenza durante i periodi di vacanza;
3) Dirsi obbligato il padre a corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova”.
Per parte convenuta: “In via principale:
1) Disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla sig.ra Persona_1 Controparte_1 con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso e con possibilità per la madre di assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
2) Disporsi che il sig. possa vedere il minore previo accordo con la Parte_1 Per_1 sig.ra e comunque una volta ogni quindici giorni per due ore, in spazio Controparte_1 neutro;
3) Disporsi a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_1 un assegno non inferiore ad € 350,00 mensili, tenuto conto delle potenzialità economica del ricorrente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale Mantova. La somma dovuta dal sig. a titolo di concorso nel mantenimento del minore dovrà essere Pt_1 soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Disporsi che l'Assegno Unico Universale sia attribuito integralmente alla sig.ra
[...]
. CP_1
4) Condannarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 10.353,78 pari al 50% delle spese dalla stessa sostenute per il figlio, dalla nascita fino al mese di maggio 2024, come da prospetti e documenti allegati (doc. n. 4, 5,
13 e 14).
5) Disporsi che il minore mantenga, ai sensi dell'art. 262 c.c., il cognome Persona_1 materno.
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 1) Disporsi l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti relativi al sig. Parte_1
2) Affidarsi incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di valutare la capacità genitoriale del sig. verificare le condizioni abitative paterne nel Parte_1 tempo di permanenza in Italia, fornire indicazioni circa il regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore maggiormente coerente con la tutela degli interessi di una crescita sana ed equilibrata di . Per_1
In ogni caso: con favore di spese e competenze professionali.”
Per la curatrice speciale del minore: “- IN VIA ISTRUTTORIA
1- Disporsi la rinnovazione dell'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente con espressa indicazione degli interventi da attuare con particolare riferimento alla capacità genitoriale delle parti, al loro sostegno psicologico, al sostegno psicologico del minore, alla redazione di un calendario di incontri protetti padre-figlio, alla verifica delle condizioni abitative italiane del padre al fine di valutare una liberalizzazione futura degli incontri protetti. Il Servizio dovrà, alla fine, fornire indicazioni sulle modalità di affidamento e collocazione del minore;
2- Ordinare al ricorrente la produzione in giudizio della propria completa ed aggiornata documentazione fiscale e bancaria nonché dei contratti di lavoro in essere e delle relative buste paga;
- NEL MERITO
1- Disporsi l'affidamento del minore sulla base delle indicazioni fornite dal Persona_1
Servizio Sociale con collocamento preferenziale dello stesso presso l'abitazione materna;
2- disporsi che il padre, alla fine del percorso indicato dal Servizio Sociale, possa incontrare il minore liberamente presso l'abitazione della madre e tenerlo con sé a fine settimana alterni presso la propria abitazione italiana compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, dal sabato mattina alla domenica sera prima di cena;
3- disporsi a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno adeguato alle necessità di quest'ultimo e alle capacità economiche del genitore da versarsi mensilmente e con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al rimborso nella misura del
50% delle spese straordinarie per il minore come da protocollo del Tribunale di Mantova.
Con rifusione delle spese della curatela ammessa al gratuito patrocinio come da nota che si deposita.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 250 c.c., ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'emissione di sentenza che tenesse luogo del consenso mancante dell'altro genitore, al fine di procedere al riconoscimento del figlio minore Controparte_1 nato fuori dal matrimonio in data 3.08.2019, da una relazione Persona_1 sentimentale con la resistente e riconosciuto solo dalla madre.
pagina 3 di 12 2. Parte resistente si è costituita regolarmente, opponendosi alla domanda attorea, e, in subordine, formulando domande riconvenzionali in merito alla regolamentazione dell'affido, del collocamento e del diritto di visita del minore, oltre che domande di contenuto economico aventi ad oggetto il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e la condanna del ricorrente alla rifusione del 50% delle spese sostenute per il mantenimento del minore, chiedendo comunque che il minore mantenga il cognome materno.
3. Stante la proposta opposizione, con conseguente possibile conflitto di interessi tra la resistente ed il figlio minore , il Tribunale ha nominato Controparte_1 Per_1
l'Avv. TARCHINI MRIA CHIARA quale curatrice speciale del minore.
4. Con sentenza parziale e non definitiva n. 41/2021 emessa l'8.01.2021 e pubblicata il
13.01.2021, è stato autorizzato a procedere al riconoscimento, quale Parte_1 proprio figlio, del minore con rimessione della causa in istruttoria al fine di Persona_1 assumere ogni ulteriore provvedimento previsto dall'art. 250 c. 4 c.p.c. all'esito della verifica dell'effettivo riconoscimento del minore da parte del ricorrente.
5. Accertato dunque l'intervenuto riconoscimento, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni indicate in epigrafe.
***
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore col Per_1 genitore non collocatario
7. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
8. Nel caso di specie, parte resistente ha allegato che il ricorrente avrebbe precedenti penali legati al traffico di stupefacenti, sia in Italia che in Germania;
che l'avrebbe totalmente abbandonata sia nel corso della gravidanza, finanche chiedendole di abortire, sia dopo la nascita di , mostrando assoluto distacco nei confronti del figlio, tanto da fuggire in Per_1
Germania subito dopo la nascita;
che i pochi contatti avuti dal ricorrente col bambino sarebbero avvenuti su sollecito della stessa resistente, stante il completo disinteresse del padre anche in merito alle informazioni sulla crescita del minore;
che egli non avrebbe mai neppure tentato di reperire una stabile occupazione e sistemazione in Italia e che comunque non avrebbe mai concorso al mantenimento del figlio.
pagina 4 di 12
Ha inoltre allegato che nel corso dell'ultima visita tra padre e figlio, i 22.10.2019, egli avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso, avendo riferito ai Servizi Sociali (cfr. relazione 3.05.2022) di essere stata finanche minacciata di morte dal ricorrente qualora non gli avesse consentito di vedere il minore e che, anche successivamente, egli avrebbe tenuto un comportamento prepotente ed offensivo nei suoi confronti (cfr. relazione del
22.12.2022).
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