Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 980

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 980
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 980
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1041/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/02/2024 da:

Parte_1
con l'avv. NARDER LUIGIA ANGELA
c.f.: C.F._1
e

Parte_2
con l'avv. NARDER LUIGIA ANGELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 140/2024 pubblicata in data 16.4.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 5.4.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;



P.Q.M

.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. a TREVISO il 07/11/1975) e (n. a CONEGLIANO (TV) il 08/07/1975),
[...] Parte_2
matrimonio contratto il 24/01/2004 e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPRESIANO;

2) I figli , , e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con i quali i minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. I genitori eserciteranno la potestà separatamente,
2
procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze di ciascun figlio, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni.
3) e avranno residenza prevalente presso la casa materna, sita in Persona_1 Persona_4
Villorba, Via Campagna n. 3/B int. 1, ove tutt'ora vivono.
4) e avranno residenza
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