Trib. Rovigo, sentenza 21/11/2024, n. 278
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Testo completo
3547/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3547/2024 R.V.G. promossa
da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Verde ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario celebrato in Salara (RO) il 29/04/2012, con atto trascritto nel registro di Stato civile del Comune di Salara anno 2012 n. 1 parte II serie A ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli e , minori di età, sono affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre nella sua abitazione sita in San Bellino (RO) via Argine Santa Maria n. 1337, ove sarà trasferita la loro residenza anagrafica.
2. Il padre starà con i figli durante la settimana tre pomeriggi dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00 dopo cena, andandoli a prendere presso la loro abitazione e riaccompagnandoli a casa. Il fine settimana il padre starà con i figli dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio sino alle ore 16.00 della domenica successiva, andando a prenderli a casa e riaccompagnandoli nella loro abitazione.
1
Durante le vacanze natalizie e pasquali e nei giorni festivi dell'anno i bambini staranno con il padre dalla mattina sino al primo pomeriggio pranzando con lui, che provvederà a portarli a casa dalla madre con la quale staranno il restante pomeriggio e la notte cenando con lei;
ciò ad eccezione dei giorni di riposo dal lavoro della madre in cui i minori staranno con la stessa. Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, avendo cura di attivarsi con congruo anticipo per l'organizzazione dei rispettivi giorni di ferie, al fine di evitare sovrapposizioni. I genitori potranno sempre in ogni caso concordemente modificare tutte le succitate modalità di pernottamento e visita dei minori, tenuto conto dei loro impegni scolastici e ricreativi, in base alle proprie esigenze lavorative.
3. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli e relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
gli stessi s'informeranno reciprocamente su ogni questione loro riguardante, anche di ordinaria