Trib. Termini Imerese, sentenza 13/06/2024, n. 924

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 13/06/2024, n. 924
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 924
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.401 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
IC ER, (C.F.[...]), elettivamente domiciliata in
VIA PATERNA N. 7 90011 BAGHERIA presso lo studio dell'avv. CAROLLO MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
UP AN C. S.R.L., (C.F.00879951002) elettivamente domiciliata in
VIA XX SETTEMBRE 65 PALERMO, presso lo studio degli avv.ti MANDALA'
GIUSEPPE e MANDALa' MARTINA che la rappresentano e difendono per mandato in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04.03.2024 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 388/21 con la quale il giudice di pace di Termini Imerese rigettò la domanda proposta dall'odierna appellante
(attrice in primo grado) volta ad ottenere la restituzione dalla società appellata della somma di euro 1.000,00, versata a titolo di deposito cauzionale contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura meglio indicata in atti.
Con atto di citazione in primo grado (rg. 107/2021) innanzi al G.d.P. di Termini
Imerese l'odierna appellante, FR HE conveniva in giudizio la ZU
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Francesco &C s.r.l. per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro
1.000,00 a seguito del mancato avveramento della condizione consistente nella concessione del finanziamento, oltre richiesta di risarcimento danno ulteriore per mala gestio.
Si costituiva la società convenuta, la quale assumeva che le parti avessero concluso un valido contratto di compravendita autonomo e che l'attrice si era resa inadempiente per aver rifiutato deliberatamente il finanziamento richiesto, sostenendo la legittimità del trattenimento della somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Con sentenza n. 388/21 il Giudice di Pace di Termini Imerese rigettava la domanda attorea.
Con atto di appello introduttivo del secondo grado di giudizio, l'appellante censura la sentenza lamentando l'errata valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure e censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato l'inadempimento del contratto da parte della FR per non aver accettato il finanziamento, non avendo mai la stessa ricevuto ed esaminato alcuna proposta contrattuale relativa allo stesso, chiedendo
l'accoglimento dell'appello con la condanna della concessionaria convenuta alla restituzione dell'importo di euro 1.000,00 ed alle spese di lite.
L'appellata società ZU F.sco & C s.r.l., ritualmente costituitasi, contestava le pretese attoree e chiedeva il rigetto dell'appello proposto, con legittimo trattenimento dell'importo di euro 1.000,00 (già pagato), oltre alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio..
Alla prima udienza del 08.06.2022, il G.I. Dott.ssa Marcatajo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudicante nella persona del Giudice scrivente, all'udienza del 04.3.2024 tenutasi in modalità cartolare le parti precisavano le conclusioni innanzi al mutato giudicante (assegnataria del fascicolo dal 05.12.2022), la quale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Merito della lite.
L'appello proposto da FR HE è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, nel commercio di autoveicoli, è assai diffusa la prassi di acquisto mediante finanziamento.
Ciò si realizza allorquando le parti convengono che: la parte venditrice trasferisca ad un acquirente un bene;
che questi gli corrisponda una somma di denaro;
che un terzo finanziatore anticipi all'acquirente una somma di denaro che gli sarà restituita
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maggiorata di una remunerazione;
che la somma sia impiegata per adempiere l'obbligo di pagare il prezzo (o parte di esso) per l'acquisto del bene.
Nonostante si venga a realizzare un rapporto trilaterale, sussiste una comune volontà delle parti di realizzare uno scopo unitario.
Può accadere che l'alienante sia formalmente estraneo alla stipulazione del contratto di finanziamento;
tuttavia, l'estraneità all'atto non esclude che egli abbia inteso perseguire i vantaggi economici dipendenti dal coordinamento tra tale negozio giuridico e quello rappresentato dall'alienazione.
Infatti, la realizzazione del complessivo assetto di interessi ricorre perché quest'ultimo si traduce in una serie di benefici per ciascuna delle parti dell'operazione, anche se estranea al frammento di regolamento giuridico strumentale ad un singolo spostamento patrimoniale.
Uno schema contrattuale trilaterale di tal fatta si realizza frequentemente nel commercio di beni di consumo di un certo importo, ove convergono reciproci interessi e vantaggi sia per il finanziatore, sia per il commerciante, sia per l'acquirente.
Infatti, il finanziatore consegue il vantaggio dell'aumento della propria clientela dovuto alla proposizione da parte dello stesso venditore ai soggetti che si rivolgono direttamente
a lui per l'acquisto del bene;
il commerciante riceve il beneficio dell'intensificazione delle vendite, ricevendo immediatamente il prezzo di vendita da soggetti che, diversamente, non avrebbero avuto la disponibilità immediata del denaro per pagarli;
i clienti ottengono immediatamente la merce sperata, spesso a condizioni contrattuali migliori (ed es. concessione del tasso-zero).
Ciò posto, va chiarito preliminarmente- specie in considerazione di alcuni eventi che possono colpire negativamente tale schema- il rapporto che intercorre tra i due contratti, di finanziamento e di vendita.
Nel caso di credito al consumo, va evidenziato che non si ha di regola un contratto di finanziamento o di mutuo in senso tecnico, poiché non solo l'acquirente del bene non entra mai in contatto diretto con il finanziatore, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di finanziamento, ma non gli è consentito neppure scegliere di un soggetto diverso dal mutuante propostogli dal venditore.
È lo stesso venditore, inoltre, ad istruire la pratica concernete la richiesta di finanziamento- in base ad accordi ovviamente pattuiti con il finanziatore – e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso del medesimo.
Logicamente, per il consumatore-acquirente l'operazione appare indubitabilmente unitaria.
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Dunque, in virtù delle caratteristiche su riportare, non risulta sostenibile un'autonomia del contratto di mutuo-finanziamento rispetto a quello di compravendita, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello giuridico.
Infatti, l'unitarietà dell'operazione discende dalla circostanza che il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova di fatto a dover aderire a quel tipo di finanziamento le cui modalità sono sostanzialmente predisposte dal finanziatore,
d'accordo con il venditore.
In questa prospettiva, cioè, il venditore appare come una sorta di collaboratore del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento.
Sussiste, dunque, un collegamento funzionale tra i due contratti, caratterizzati dal fatto che, pur essendo strutturalmente autonomi, risultano collegati quanto alla funzione.
Dal collegamento negoziale discende che le sorti di un negozio influenzano le sorti dell'altro (simul stabunt, simul cadent) in termini di validità ed efficacia, che dovranno essere conseguentemente verificate avendo riguardo all'interesse globalmente perseguito dalle parti.
In definitiva, quindi, l'ottica nella quale ci si deve porre è quella dell'intera operazione unitariamente considerata.
La fattispecie negoziale in esame corrisponde, nello specifico, allo schema del credito al consumo (anch'esso ricompreso nella più ampia categoria dei finanziamenti finalizzati),
, come descritto e regolato dagli artt. 121 - 125 del d.lgs.

1.9.1993 n. 385
(TUB) la cui disciplina è stata da ultimo integrata a seguito del recepimento della Direttiva
08/48/Ce, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato l'intero Titolo VI del TUB e ad abrogare agli artt. 40, 41 e 42 cod. cons., essendo indiscussa la qualità di consumatore in capo all'appellante.
Invero, ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 , tra i contratti di credito al consumo
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