Trib. Foggia, sentenza 26/01/2024, n. 326
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 gennaio 2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 195/2023 R.G.L. promossa da
PR CE IO rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dell'avv. Maria Michela Cammarino congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Lucia Raffaele ed elettivamente domiciliata in Foggia alla via Dante Alighieri
n. 28 ricorrente nei confronti di
TR S.p.A., Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona dell'Avv.
Nicola Nero in qualità di Institore di TR S.p.A. in virtù dei poteri conferiti giusta procura per atto del Notaio Dr.ssa Angela Cianni, del 13 marzo
2023, rep. n. 1885, rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Giovanni
Ronconi del Legal Advisor Area Sud di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valerio
Cordella sito in FOGGIA, Piazza U. Giordano, 37 resistente
RESISTENTE
OGGETTO: Aumenti Periodici Anzianità (APA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, ed iscritto al n. 195/2023
R.G.L., PR CE IO – premesso di essere stato assunto alle dipendenze di TR s.p.a. in data 18.11.2002, in virtù di apposito contratto di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto di lavoro
1
subordinato a tempo indeterminato, mediante inquadramento nel parametro F2 del
C.C.N.L. 16.4.2003 all'epoca vigente e qualifica di Operatore Specializzato
Manutenzione, con la previsione di assegnazione al parametro F2 dopo i primi diciotto mesi dall'assunzione presso la sede di Foggia – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo che il Contratto Collettivo di settore attribuiva un aumento retributivo in misura fissa per ogni biennio di anzianità di servizio e che il suo contratto di apprendistato doveva intendersi regolato dalla L. n.
25/1955, il cui art. 19 prevedeva che, in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, tale periodo era considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, sicchè lamentava il mancato riconoscimento da parte della convenuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo complessivo dell'apprendistato, essendogli stato corrisposto il primo scatto solo con la retribuzione di ottobre 2007.
Denunciata, pertanto, la nullità delle clausole dettate dall'art. 18, comma 11, del C.C.N.L. 16.4.2003 e dall'art. 7 dell'Accordo dell'1.3.2006, poiché in contrasto con la disciplina di rango primario, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: a- accertare e dichiarare la nullità del punto 7 dell'Accordo Sindacale del 1.3.2006 e dell'art. 18, comma 11, CCNL Attività
Ferroviarie del 15.4.2003 nella parte in cui prevedono che l'anzianità di servizio dei primi 18 mesi del periodo di apprendistato non sia computata ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, per violazione dell'art. 19 legge n.25/55 e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità, nonché alla maturazione del primo aumento periodico di anzianità di cui al CCNL di categoria da dicembre 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa) e dei successivi aumenti, sino a un massimo di sette, ogni biennio successivo a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre
2004, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- per
l'effetto, condannare TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità, nonché alla maturazione del primo aumento periodico di anzianità previsti dal CCNL di categoria da dicembre 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa) e dei
2 successivi aumenti periodici, sino a un massimo di sette, ogni biennio successivo a decorrere dalla predetta data del 1 dicembre 2004, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
d- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate e maturande a detto titolo (ivi compresa l'incidenza di tali differenze su tutti gli istituti differiti) relativamente a tale periodo a decorrere dal 1 dicembre 2004 e dei successivi aumenti retributivi sino ad un massimo di sette ogni biennio successivo a decorrere da tale data, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e- per l'effetto, condannare TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo (ivi compresa l'incidenza di tali differenze su tutti gli istituti differiti) relativamente a tale periodo, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, detratto l'importo corrisposto a detto titolo da TR con il cedolino paga di novembre 2022;
f- in ogni caso, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Integrato il contraddittorio, si costituiva TR s.p.a., che in via preliminare chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere argomentando che con comunicazione inviata dal Responsabile della Struttura
“Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro” di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A., indirizzata alle Segreterie Nazionali delle O.S. FILT CGIL,
UGL, FIT-CISL, UGL, FAST Mobilità, ORSA – il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane aveva avviato un percorso di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 gennaio 2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 195/2023 R.G.L. promossa da
PR CE IO rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dell'avv. Maria Michela Cammarino congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Lucia Raffaele ed elettivamente domiciliata in Foggia alla via Dante Alighieri
n. 28 ricorrente nei confronti di
TR S.p.A., Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona dell'Avv.
Nicola Nero in qualità di Institore di TR S.p.A. in virtù dei poteri conferiti giusta procura per atto del Notaio Dr.ssa Angela Cianni, del 13 marzo
2023, rep. n. 1885, rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Giovanni
Ronconi del Legal Advisor Area Sud di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valerio
Cordella sito in FOGGIA, Piazza U. Giordano, 37 resistente
RESISTENTE
OGGETTO: Aumenti Periodici Anzianità (APA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, ed iscritto al n. 195/2023
R.G.L., PR CE IO – premesso di essere stato assunto alle dipendenze di TR s.p.a. in data 18.11.2002, in virtù di apposito contratto di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto di lavoro
1
subordinato a tempo indeterminato, mediante inquadramento nel parametro F2 del
C.C.N.L. 16.4.2003 all'epoca vigente e qualifica di Operatore Specializzato
Manutenzione, con la previsione di assegnazione al parametro F2 dopo i primi diciotto mesi dall'assunzione presso la sede di Foggia – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo che il Contratto Collettivo di settore attribuiva un aumento retributivo in misura fissa per ogni biennio di anzianità di servizio e che il suo contratto di apprendistato doveva intendersi regolato dalla L. n.
25/1955, il cui art. 19 prevedeva che, in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, tale periodo era considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, sicchè lamentava il mancato riconoscimento da parte della convenuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo complessivo dell'apprendistato, essendogli stato corrisposto il primo scatto solo con la retribuzione di ottobre 2007.
Denunciata, pertanto, la nullità delle clausole dettate dall'art. 18, comma 11, del C.C.N.L. 16.4.2003 e dall'art. 7 dell'Accordo dell'1.3.2006, poiché in contrasto con la disciplina di rango primario, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: a- accertare e dichiarare la nullità del punto 7 dell'Accordo Sindacale del 1.3.2006 e dell'art. 18, comma 11, CCNL Attività
Ferroviarie del 15.4.2003 nella parte in cui prevedono che l'anzianità di servizio dei primi 18 mesi del periodo di apprendistato non sia computata ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, per violazione dell'art. 19 legge n.25/55 e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità, nonché alla maturazione del primo aumento periodico di anzianità di cui al CCNL di categoria da dicembre 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa) e dei successivi aumenti, sino a un massimo di sette, ogni biennio successivo a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre
2004, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- per
l'effetto, condannare TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità, nonché alla maturazione del primo aumento periodico di anzianità previsti dal CCNL di categoria da dicembre 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa) e dei
2 successivi aumenti periodici, sino a un massimo di sette, ogni biennio successivo a decorrere dalla predetta data del 1 dicembre 2004, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
d- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate e maturande a detto titolo (ivi compresa l'incidenza di tali differenze su tutti gli istituti differiti) relativamente a tale periodo a decorrere dal 1 dicembre 2004 e dei successivi aumenti retributivi sino ad un massimo di sette ogni biennio successivo a decorrere da tale data, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e- per l'effetto, condannare TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo (ivi compresa l'incidenza di tali differenze su tutti gli istituti differiti) relativamente a tale periodo, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, detratto l'importo corrisposto a detto titolo da TR con il cedolino paga di novembre 2022;
f- in ogni caso, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Integrato il contraddittorio, si costituiva TR s.p.a., che in via preliminare chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere argomentando che con comunicazione inviata dal Responsabile della Struttura
“Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro” di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A., indirizzata alle Segreterie Nazionali delle O.S. FILT CGIL,
UGL, FIT-CISL, UGL, FAST Mobilità, ORSA – il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane aveva avviato un percorso di
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