Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
N. 2228/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 13 aprile 2023 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 2228 dell'anno 2023
T R A
Autocarrozzeria Sport (p.i. 02209440730) corrente in c.da Cacciagualani n. 42 a Crispiano (Ta) in
persona del l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Via Barulli n. 6 a Massafra (Taranto) presso
lo studio dell' Avv. Daniela Sasso (c.f. [...]) dalla quale è rappresentata e difesa
come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
De TR RA (c.f. [...]) elettivamente domiciliata in Via Lungomare n. 29 a
Taranto presso lo studio dell' Avv. Emanuele Altamura dal quale è rappresentata e difesa come da
documentazione in atti;
LS Assicurazioni s.p.a., corrente in Via Stalingrado n. 45 a Bologna in persona del l.r.p.t. ed
elettivamente domiciliata in Via Lungomare n. 29 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Emanuele
Altamura dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
1
Appellati
EN AT EF, residente in [...] a Taranto;
Appellata contumace
Ove all'udienza del 06 dicembre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex
artt. 359, 281quiquies, 189 cpc come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege
per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio la RR Sport, nella dichiarata qualità di cessionaria del
credito vantato da RO ZO, evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la LS spa ed
EN AT EF, chiedendone la condanna in solido al pagamento in proprio favore della
somma di euro 2684,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto a seguito dell'incidente
assertivamente verificatosi l'11 maggio 2018 alle ore 13,15 in Taranto quando la Fiat AV tg.
BL104KE, condotta dal proprietario RO ZO, percorrendo Via Pio XII e giunto all'altezza del
civico 100 era urtato dal veicolo Opel OR tg. DG857AY che, condotto dalla proprietaria EN
AT EF, usciva dalla corsia di sosta immettendosi nel flusso della circolazione senza
concedere la prescritta precedenza costringendo il sig. RO ad una brusca sterzata verso dx per
evitare l'impatto e provocando la collisione della Fiat AV da egli condotta con la Seat Ibiza tg.
AN410ZH parcheggiata sul lato destro della Via Pio XII.
Si costituiva la LS Ass.ni spa, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della
domanda, nonché MI RA terza chiamata proprietaria del veicolo tg. DG857AY.
Con sentenza n. 435/2023 emessa il 27 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
5733/2020 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna l'attrice alla refusione delle
2 spese processuali in favore delle convenute che liquida per ciascuna di esse in complessivi E 1200,00
per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettari, iva e cap come per
legge.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
{La versione dei fatti contenuta nel libello introduttivo…..risulta smentita, con riferimento all'urto
diretto, dal report della scatola nera installata sull'autoveicolo della convenuta da cui, di contro, non
emerge alcun evento crash nel giorno, nel luogo e nell'ora del sinistro…………
Al riguardo va rilevato che con il D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 è stato introdotto nel Codice delle
Assicurazioni private l'art. 145-bis volto a regolamentare l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere,
il quale al comma 1 statuisce: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un
dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132 ter comma 1 lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici
già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la
quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto
dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
……l'unico strumento per vincere la presunzione di prova piena attribuita alle risultanze dei dispositivi
satellitari è quello di provarne il malfunzionamento o la manomissione, cosa che l'attrice, in
fattispecie, non ha fatto.}
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Autocarrozzeria Sport rassegnando le seguenti
conclusioni:
[Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o
revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– nel merito, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi al Giudice di primo grado, nonché dinanzi a Codesto Ufficio, per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto e, per l'effetto, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa
3 e, in riforma della sentenza n. 435/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto,