Trib. Trento, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3970/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato
da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], con l'Avv. Sonja Venturi del Foro di Trento, presso il cui studio, sito in Strada de Even a Moena (TN), è elettivamente domiciliata
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], con l'Avv. Rosa Michela Rizzi del Foro di Trento, presso il cui studio in Str. Pilat n. 8 -38036- SèN JAN (TN), è elettivamente domiciliato
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 09 settembre 2024, così come successivamente
confermate all'udienza del 07 novembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09.09.2024.
All'udienza del 07.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
-“1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge. La casa coniugale, immobile in locazione, viene assegnata alla NO . Per comune accordo tra le parti, il Parte_1
signor si è trasferito in altra abitazione in Moena (Tn). I beni mobili e personali sono CP_1 già stati divisi tra i coniugi consensualmente e quanto si trova nell'appartamento al momento della firma del presente ricorso viene assegnato definitivamente alla NO . Parte_1
2. I genitori scelgono concordemente l'affido condiviso della figlia minore che Per_1
continuerà a vivere con la madre, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della medesima.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana o a settimane alterne (quando il padre non avrà il weekend di spettanza con la bambina) anche tre pomeriggi settimanali, qualora vi fosse l'accordo in tal senso tra i genitori. I pomeriggi saranno decisi in accordo tra i genitori all'inizio di ogni mese per permettere ad entrambi la programmazione ed organizzazione dei loro impegni e nel rispetto delle esigenze di asilo- scuola e di riposo della figlia. I weekend saranno alternati tra i genitori secondo lo schema seguente e fermo restando il rientro a casa della madre indicativamente entro le ore 21 (salvo diversi accordi per casi particolari) per poter garantire i giusti orari di riposo alla bambina anche in età scolare: a) sino al compimento dei 4 anni
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