Trib. Udine, sentenza 11/03/2024, n. 340
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
signori Magistrati:
Dott.ssa A A - Presidente
Dott.ssa M D - Giudice
Dott.ssa E S - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3364/2023 R.C.F. promossa con
ricorso congiunto depositato il 13/11/2023
da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. E C
e da
Parte_2
con il proc. e dom. avv. A S,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa E S,
- lette le note scritte pervenute dai coniugi che hanno sottoscritto il
ricorso e dichiarato di rinunciare a comparire in udienza, confermando
la mancata conciliazione e le condizioni di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
1
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
03.06.2021 - decr. om. del 23.06.2021, cron. 3053/2021 sub.
R.G.1655/2021;
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 14.03.1999) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e M (il
14.08.2008) minorenne, e accertato che le condizioni corrispondono
all'interesse della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M
.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
UDINE il 14/06/1998 tra , nato a UDINE (UD) il Parte_1
06/09/1970, e , nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO Parte_2
(PN) il 06/01/1968, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la casa familiare di esclusiva proprietà del Signor
rimane allo stesso;
Parte_1
2) dispone che la figlia minore M di anni 15:
a) sia affidata con modalità condivise ad entrambi i genitori con
collocazione prevalente presso la madre e residenza presso la sua
abitazione in Udine, Via Andreuzzi n.18;
la responsabilità genitoriale verrà
esercitata