Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 205
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 28.06.2024, da:
, (C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e da
, (C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Schembri del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a MO FI (RG) in data
01.06.2018, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio
dello stesso comune, anno 2018, parte II, serie A, numero 5, e che dall'unione coniugale è nato il figlio (OR, 14.07.2020);
Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.10.2024 è stata quindi sostituita, mediante il deposito di note scritte e le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio
e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2. La residenza