Trib. Salerno, sentenza 01/07/2024, n. 3437
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Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3592 del R.G.A.C. dell'anno 2020 trattenuta in decisione con
ordinanza ex art 127ter c.p.c del 21.2.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
vertente
TRA
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (c.f. 07960110158), in persona dei legali rapp.ti p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84;
- Attore -
E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SERRE CASTELCIVITA (c.f. 91059190651), in
persona del Dirigente scolastico legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliata al Corso
Vittorio Emanuele, 58 Salerno;
- Convenuto –
OGGETTO: pagamento / obbligazione pecuniaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche ex art- 127ter c.p.c. e
comparse conclusionali, richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Banca Farmafactoring S.p.A. conveniva
in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l'“Istituto Comprensivo Statale di Serre
Castelcivita”, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al
pagamento dei seguenti crediti, dei quali l'attrice asserisce di essere divenuta titolare in
virtù di contratto di cessione “pro soluto”, come in seguito meglio specificato: i. € 12.115,61
per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società “MANITAL SOCIETA'
CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” S.C.P.A. e riepilogate nell'elenco
sub doc. 3 prodotto da parte attrice;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5
del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la
predetta sorte capitale sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica
dell'atto di citazione, anch'essi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla
data di notifica dell'atto di citazione;
iv. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato
per n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Deduceva l'attrice che le fatture emesse dalla società fornitrice “MANITAL
SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” S.C.P.A avevano ad
oggetto il corrispettivo della prestazione di forniture e servizi erogate in favore dell'Istituto,
credito poi ceduto dalla predetta società alla BFF mediante i contratti di cessione dei crediti
– redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Istituto – versati
in atti.
In via subordinata, la Banca attrice avanzava domanda di condanna dell'Istituto al
pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi
dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte
capitale insoluta di € 12.115,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
ciò in quanto essa convenuta ha pacificamente usufruito delle forniture e servizi erogati
2
dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto
importo di € 12.115,61.
Tanto dedotto, l'attrice articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto dei
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di Banca
Farmafactoring S.p.A.: I. € 12.115,61 per sorte capitale, di cui alle fatture emessa da TA e
elencate nel documento prodotto sub doc. 3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello
di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza
riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa
che alla data odierna del 17 aprile 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 3.322,00;
III. gli
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 80,00 ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato
pagamento delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale. • IN VIA SUBORDINATA: per le
ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A.
ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3592 del R.G.A.C. dell'anno 2020 trattenuta in decisione con
ordinanza ex art 127ter c.p.c del 21.2.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
vertente
TRA
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (c.f. 07960110158), in persona dei legali rapp.ti p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84;
- Attore -
E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SERRE CASTELCIVITA (c.f. 91059190651), in
persona del Dirigente scolastico legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliata al Corso
Vittorio Emanuele, 58 Salerno;
- Convenuto –
OGGETTO: pagamento / obbligazione pecuniaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche ex art- 127ter c.p.c. e
comparse conclusionali, richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Banca Farmafactoring S.p.A. conveniva
in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l'“Istituto Comprensivo Statale di Serre
Castelcivita”, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al
pagamento dei seguenti crediti, dei quali l'attrice asserisce di essere divenuta titolare in
virtù di contratto di cessione “pro soluto”, come in seguito meglio specificato: i. € 12.115,61
per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società “MANITAL SOCIETA'
CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” S.C.P.A. e riepilogate nell'elenco
sub doc. 3 prodotto da parte attrice;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5
del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la
predetta sorte capitale sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica
dell'atto di citazione, anch'essi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla
data di notifica dell'atto di citazione;
iv. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato
per n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Deduceva l'attrice che le fatture emesse dalla società fornitrice “MANITAL
SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” S.C.P.A avevano ad
oggetto il corrispettivo della prestazione di forniture e servizi erogate in favore dell'Istituto,
credito poi ceduto dalla predetta società alla BFF mediante i contratti di cessione dei crediti
– redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Istituto – versati
in atti.
In via subordinata, la Banca attrice avanzava domanda di condanna dell'Istituto al
pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi
dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte
capitale insoluta di € 12.115,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
ciò in quanto essa convenuta ha pacificamente usufruito delle forniture e servizi erogati
2
dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto
importo di € 12.115,61.
Tanto dedotto, l'attrice articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto dei
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di Banca
Farmafactoring S.p.A.: I. € 12.115,61 per sorte capitale, di cui alle fatture emessa da TA e
elencate nel documento prodotto sub doc. 3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello
di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza
riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa
che alla data odierna del 17 aprile 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 3.322,00;
III. gli
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 80,00 ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato
pagamento delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale. • IN VIA SUBORDINATA: per le
ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A.
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